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In questa sezione troverai informazioni dettagliate sulle fee agenzia (1), sulla Carta dei Diritti del Passeggero (2), sulle normative che regolano i pacchetti turistici e la legge a protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (3), sul passaporto per entrare negli Stati Uniti d'America (4), sui bagagli a mano consentiti per la Gran Bretagna (5), sulle nuove Regole di Sicurezza negli Aeroporti dell'Unione Europea (6) sullo Stop della IATA alla biglietteria cartacea (7) e sul Ritardo e annullamento del volo: che fare? (8), sull'Aumento Carburante (9) e sul
Trattamento dei Vs. dati personali (10). In parentesi i paragrafi.
1. NORMATIVA FEE AGENZIA
Questa Agenzia per mantener fede al proprio codice di comportamento e stabilire un rapporto di assoluta trasparenza coi propri clienti informa che, in conformità alle disposizioni previste dalle principali associazioni di categoria ed in ottemperanza all'art.2 lettera FF del DPR 696 del 21/12/1996, a partire dal 01/12/03 applica un "fee agenzia" (diritto d'agenzia) per i servizi offerti.
2. CARTA DEI DIRITTI DEL PASSEGGERO
download carta diritti del passeggero (software richiesto Acrobat Reader)
"L' Unione Europea ha posto come una delle sue priorità l'affermazione dei diritti dei passeggeri, il loro rafforzamento e la loro attiva conoscenza. Ha quindi rivolto il proprio invito a tutti i Paesi aderenti alla Comunità affinché attivino una capillare informazione sulle prerogative e sulle regole, il cui rispetto si pone quale elemento cardine nel percorso verso elevati livelli di qualità del servizio nel trasporto aereo."
Loyola De Palacio
Vice Presidente della Commissione Europea
CARTA DEI DIRITTI DEL PASSEGGERO - Seconda edizione
IL BIGLIETTO AEREO costituisce prova della conclusione del contratto di trasporto; questultimo è regolato, oltre che dalla disciplina normativa generale, dalle Condizioni Generali di Trasporto (CGT) che il passeggero deve poter consultare nelle agenzie di viaggio, nelle agenzie delle compagnie aeree e presso i banchi delle compagnie aeree in aeroporto. Un estratto delle CGT è riportato in allegato al biglietto ed assume generalmente la dizione di "Condizioni di contratto".
LA PRENOTAZIONE DEL VOLO
Dove si effettua:
- nelle agenzie di viaggio
- nelle agenzie e filiali di compagnia aerea
- telefonicamente presso la compagnia aerea o presso lagenzia di viaggio
- via Internet, ove previsto dalle singole compagnie aeree
Il passeggero ha il diritto di ricevere dalla compagnia aerea o dal suo rappresentante informazioni su:
- compagnia aerea che effettivamente svolgerà il collegamento
- tipo di aeromobile
- orari dei voli e tariffe con relative regole
- modalità di assistenza per i passeggeri disabili e per i minori non accompagnati
- comunicazione del codice di prenotazione ("P.N.R."- Passenger Name Record)
Se prenota in agenzia di viaggio il passeggero può richiedere le videate del sistema di prenotazione computerizzato (CRS), al fine di prendere visione di tutte le compagnie che effettuano la tratta prescelta, direttamente o attraverso uno scalo intermedio, e di tutte le tariffe da esse applicate con relative regole.
La prenotazione diventa definitiva solo con l'emissione del biglietto.
Il contratto di trasporto si perfeziona con LACQUISTO DEL BIGLIETTO, da effettuarsi entro i termini indicati all'atto della prenotazione. Il passeggero ha il diritto di essere informato dalla compagnia aerea o dal suo rappresentante sulle norme che regolano il trasporto.
In caso di acquisto del biglietto elettronico (sistema di acquisto per via elettronica, anziché con il normale biglietto, pagabile mediante carta di credito, e successivo ritiro della carta d'imbarco direttamente all'accesso in aereo) il passeggero ha il diritto di ricevere da parte della compagnia aerea la ricevuta del viaggio (Itinerary Receipt) con i dati relativi al passeggero, al volo e con le stesse informazioni contenute nel biglietto aereo tradizionale.
COMPENSAZIONE PER NEGATO IMBARCO IN CASO DI SOVRAPRENOTAZIONE NEI VOLI DI LINEA (OVERBOOKING) REGOLAMENTO COMUNITARIO 295/91
Nel caso in cui al passeggero in partenza da un aeroporto comunitario venga negato limbarco a causa di una sovraprenotazione operata dalla compagnia aerea, nonostante egli sia in possesso di regolare biglietto, sia regolarmente prenotato e si sia presentato nei tempi previsti per laccettazione, egli ha il diritto di scegliere tra:
1. Rimborso senza penali dellintero costo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata
2. Volo alternativo quanto prima possibile fino alla destinazione finale
3. Volo alternativo ad una data successiva a lui più conveniente
Nel caso in cui al passeggero, su un volo sovraprenotato, venga offerta la possibilità di viaggiare in una classe inferiore a quella per la quale ha pagato il biglietto, egli ha il diritto ad un rimborso della differenza di prezzo.
Indipendentemente dalla scelta, la compagnia ha il dovere di pagare immediatamente, dopo il negato imbarco e senza che il passeggero lo richieda:
per i voli inferiori ai 3.500 Km: 150 Euro (Lit. 290.440). Nel caso in cui la compagnia offra un volo alternativo che permetta al passeggero di arrivare a destinazione
non oltre due ore dopo lorario di arrivo del volo programmato, tale compensazione può essere ridotta a 75 Euro (Lit. 145.220)
per i voli superiori ai 3.500 Km: 300 Euro (Lit. 580.880). Nel caso in cui la compagnia offra un volo alternativo che permetta al passeggero di arrivare a destinazione
non oltre quattro ore dopo lorario di arrivo del volo programmato, tale compensazione può essere ridotta a 150 Euro (Lit. 290.440)
La compensazione verrà pagata in contanti o, daccordo con il passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.
La misura della compensazione potrà essere limitata al prezzo del biglietto corrispondente alla destinazione finale.
In aggiunta alla compensazione la compagnia dovrà assicurare, a titolo gratuito, in favore di coloro ai quali sia stato negato limbarco:
1. una telefonata, o telex o fax al luogo di destinazione
2. pasti e consumazioni in congrua relazione allattesa del volo alternativo
3. nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti, adeguata sistemazione in albergo
Nel caso di negato imbarco, nel quadro di un viaggio tutto compreso, la compagnia aerea è tenuta a versare la compensazione allorganizzatore che a sua volta compenserà il passeggero, nei confronti del quale è responsabile per ladempimento del contratto.
RITARDATA PARTENZA E CANCELLAZIONE DEL VOLO
Il passeggero deve ricevere informazioni dalla compagnia aerea, dal suo rappresentante o tramite il soggetto che fornisce lassistenza passeggeri, sul ritardo e sulle sue cause contestualmente alla conoscenza delle stesse da parte degli organismi preposti e comunque entro la prevista ora dimbarco. Successivamente le informazioni saranno fornite almeno ogni 30 minuti.
In caso di cancellazione del volo il passeggero ha il diritto di richiedere la risoluzione del contratto e quindi di ottenere il rimborso per la parte non usata del biglietto, salvo ulteriori azioni risarcitorie in caso di imputabilità della cancellazione al vettore.
In alternativa il passeggero ha titolo a raggiungere la destinazione finale comunque con mezzo aereo, compresa lutilizzazione di voli operati da altri vettori, seppure in data successiva e comunque non oltre la validità del titolo di viaggio. Tale opportunità è nella disponibilità del passeggero, che in ogni caso deve essere assistito dalla compagnia così da ridurre al massimo il disagio subito.
Qualora la causa della ritardata partenza, anche per la riprotezione di passeggeri di voli cancellati, sia imputabile alla compagnia aerea, il passeggero avrà diritto a:
una telefonata, o telex o fax al luogo di destinazione
pasti e consumazioni in congrua relazione allattesa del volo
adeguata sistemazione in albergo
VIAGGIO TUTTO COMPRESO
Nel caso di viaggio tutto compreso, risultante dalla combinazione di almeno due dei seguenti elementi: "volo aereo", "alloggio", "altri servizi", e comprendente almeno una notte (Direttiva 90/314/CEE e Decreto Legislativo n. 111 del 17.3.1995), sarà lorganizzatore con il quale il passeggero ha stipulato il contratto ad assicurare al passeggero stesso ogni tipo di assistenza
Per questa tipologia di viaggi il passeggero ha il diritto di sapere che:
deve ricevere dallorganizzatore precise informazioni sul viaggio
lopuscolo informativo deve indicare in modo chiaro, tra le altre cose, la destinazione, litinerario, la sistemazione alberghiera, i pasti, il prezzo, nonché informazioni
generali in materia di documenti di espatrio e visto d'ingresso
le informazioni contenute nellopuscolo sono vincolanti per lorganizzatore
il passeggero deve ricevere una copia del contratto di vendita con il timbro o la firma dellorganizzatore
il passeggero ha il diritto di trasferire la propria prenotazione ad unaltra persona dandone notizia allorganizzatore entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della partenza
il prezzo pattuito non può essere variato a meno che ciò non sia espressamente previsto dal contratto. In tal caso leventuale aumento comunque non può superare il 10% del prezzo originario e non può aver luogo nei 20 giorni che precedono la partenza
prima della partenza, nei casi di recesso previsti dal contratto o per la cancellazione del pacchetto non per colpa del passeggero, questi ha il diritto di scegliere un altro pacchetto turistico equivalente (stesso importo riportato nel catalogo) o di qualità superiore senza supplemento di prezzo. Nel caso in cui il pacchetto sostitutivo fosse di qualità inferiore, il passeggero ha titolo al rimborso della differenza
Lorganizzatore è responsabile per qualsiasi inosservanza dei termini contrattuali, pertanto qualsiasi azione dovrà intraprendersi nei confronti dellorganizzatore stesso.
Il passeggero può sporgere reclamo mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata allorganizzatore entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro.
RESPONSABILITA RELATIVE AL BAGAGLIO
TRASPORTI INTERNAZIONALI (Convenzione di Varsavia del 1929 e protocolli aggiuntivi)
Per lo smarrimento o i danni al bagaglio registrato (consegnato al momento dellaccettazione) il passeggero ha diritto, da parte della compagnia aerea, ad un risarcimento fino a 17 Diritti Speciali di Prelievo (DSP)* - circa 24 Euro pari a circa Lit. 46.470 per chilogrammo - salvo il caso di maggiore dichiarazione di valore.
Per lo smarrimento o i danni al bagaglio a mano, solo nel caso in cui si rilevi la responsabilità della compagnia, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 332 DSP* - circa 461 Euro pari a circa Lit. 892.000 - per passeggero.
TRASPORTI NAZIONALI (Codice della navigazione, leggi e disposizioni successive.
Per lo smarrimento o i danni al bagaglio registrato il passeggero ha diritto, da parte della compagnia aerea, ad un risarcimento fino a 222,08 Euro (Lit. 430.000) per ciascun bagaglio registrato, oppure fino a 17,04 Euro (Lit. 33.000) per chilogrammo, salvo il caso di maggiore dichiarazione di valore.
Per lo smarrimento o i danni al bagaglio a mano, solo nel caso in cui si rilevi la responsabilità della compagnia, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 1007,09 Euro (Lit. 1.950.000) per passeggero.
MODALITA PER I RECLAMI RELATIVI AL BAGAGLIO
La contestazione relativa al bagaglio registrato deve essere scritta ed immediata allatto della riconsegna o al momento in cui la riconsegna doveva avvenire e deve essere effettuata su appositi moduli (PIR - Property Irregularity Reports), disponibili presso lassistenza bagagli, la compagnia aerea o il gestore aeroportuale.
Il reclamo scritto deve essere presentato alla compagnia, a pena di decadenza
per il TRAFFICO NAZIONALE:
entro 3 giorni dalla constatazione per i casi di danneggiamento
entro 14 giorni dalla riconsegna per i casi di ritardo
per il TRAFFICO INTERNAZIONALE:
entro 7 giorni dalla constatazione per i casi di danneggiamento
entro 21 giorni dalla riconsegna per i casi di ritardo
I danni occulti devono essere denunciati alla compagnia, a pena di decadenza
per il TRAFFICO NAZIONALE:
entro 3 giorni dalla riconsegna
per il TRAFFICO INTERNAZIONALE:
entro 7 giorni dalla riconsegna
Reclami per danni al "bagaglio non registrato":
il diritto al risarcimento si prescrive
per il TRAFFICO NAZIONALE:
entro sei mesi dall'arrivo a destinazione e comunque il passeggero ha l'onere di dimostrare che il danno è stato determinato da causa imputabile alla compagnia
per il TRAFFICO INTERNAZIONALE:
entro due anni dall'arrivo a destinazione
Reclami per danni al "bagaglio registrato":
il diritto al risarcimento si prescrive
per il TRAFFICO NAZIONALE:
entro un anno dalla riconsegna (la compagnia è responsabile, a meno che non provi che essa, i suoi dipendenti e preposti abbiano diligentemente adottato tutte le
misure necessarie e possibili per evitare il danno)
per il TRAFFICO INTERNAZIONALE:
entro due anni dalla riconsegna (la compagnia è responsabile a meno che non provi che essa e i propri ausiliari abbiano diligentemente adottato tutte le misure
necessarie e possibili per evitare il danno)
RESPONSABILITA RELATIVE ALLE PERSONE IN CASO DI INCIDENTE
(REGOLAMENTO COMUNITARIO 2027/97):
Per il trasporto effettuato dalle compagnie aeree comunitarie non esistono limiti di responsabilità in caso di incidenti nei confronti dei passeggeri per danni da morte, ferite o lesioni personali.
Comunque per danni fino a 100.000 DSP* - circa 138.800 Euro pari a circa Lit. 268.754.300 - per passeggero la compagnia comunitaria ha lobbligo di pagare senza poter addurre giustificazioni alla responsabilità oggettiva.
La compagnia deve provvedere al pagamento di anticipi, in proporzione al danno subito, entro quindici giorni dallidentificazione dellavente titolo allindennità. In caso di morte lanticipo non sarà inferiore a 15.000 DSP* - circa 20.820 Euro pari a circa Lit. 40.313.150 - a passeggero.
Le compagnie aeree non comunitarie che operano da/per ed entro lUnione Europea e che non intendono applicare tale sistema risarcitorio hanno lobbligo di informare i passeggeri di tale situazione direttamente o tramite le agenzie, nonché di illustrare loro il regime seguito. In tal caso la responsabilità delle compagnie non comunitarie, che imbarcano passeggeri in Italia, è comunque limitata (legge 274/88) a 100.000 DSP* - circa 138.800 Euro pari a circa Lit. 268.754.300 - per passeggero.
(*): come definiti dal Fondo Monetario Internazionale e soggetti a fluttuazioni rispetto allEuro (utilizzata la quotazione del 1° febbraio 2001: 1 DSP = 1,388 Euro)
GESTIONE DEI RECLAMI
Forma: fermo restando quanto specificatamente previsto per i "viaggi tutto compreso" e per il "bagaglio", il reclamo deve essere inoltrato immediatamente agli uffici aeroportuali della compagnia aerea o del suo rappresentante:
- verbalmente (anche telefonicamente)
- per nota scritta (in italiano o in una lingua ufficiale della Unione Europea)
- per fax
- per posta elettronica
- alla segreteria telefonica
Le informazioni sulle modalità di reclamo devono essere fornite:
- dal personale a contatto con lutenza, che deve risultare identificabile
- dal personale addetto al servizio di supporto alla compilazione
- telefonicamente (numero di telefono riportato sul biglietto e pubblicizzato in aerostazione)
- in occasione delle comunicazioni istituzionali
- via Internet
Diritto di riscontro al reclamo:
La compagnia aerea, o il suo rappresentante, deve:
- rispondere per iscritto entro e non oltre 30 giorni (da data protocollo interno)
- proporre la possibilità di una conciliazione extragiudiziale
- elaborare un resoconto annuale di tutti i reclami ricevuti, a disposizione degli utenti
Contenuto minimo del riscontro:
- data e luogo
- indicazione avvenuta ricezione
- termini previsti risoluzione reclamo
- identificazione struttura o persona incaricata
- indicazioni per ulteriori informazioni
- riassunto iter e possibilità di appello
Presso la Direzione Generale dellEnte Nazionale per lAviazione Civile (ENAC) via di Villa Ricotti 42 00161 Roma è istituito un gruppo di lavoro permanente con il compito di verificare le azioni poste in essere a tutela del passeggero e di procedere allaggiornamento della Carta dei Diritti in occasione di variazioni normative nazionali, comunitarie ed internazionali.
Segnalazioni sul mancato rispetto della Carta dei Diritti nonché eventuali contributi e suggerimenti da parte dei passeggeri e degli operatori del settore possono essere rivolti agli uffici delle Direzioni di Circoscrizione Aeroportuale dellEnte Nazionale per lAviazione Civile ubicati allinterno dellaeroporto.
3. LEGISLAZIONE SUI CONTRATTI A DISTANZA torna all'indice
Direttiva sui pacchetti turistici 90/314/CEE - Dlgs n. 111 del 17.03.1995 - Legge a protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza DL 22.05.1999 n.185
Condizioni Generali
Art.1 Norme applicabili
Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono e dal Decreto Legislativo n.111 del 17 marzo 1995, dalla Direttiva 90/314/CEE, dalle Convenzioni Internazionali in materia, ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977,n.1084, dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n.41, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n.806, in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico, nonché dalle previsioni in materia del codice civile e delle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto.
Art.2 Contenuto del Contratto - descrizione del pacchetto turistico
Il presente contratto è composto dalle Condizioni Generali qui riportate, dalle Condizioni Speciali, sopra riportate, nonché dal Catalogo (o dal programma allegato "fuori catalogo") espressamente indicato nelle Condizioni Speciali. La descrizione del pacchetto turistico oggetto del contratto è contenuta nelle Condizioni Speciali, integrate dalle descrizioni contenute nel Catalogo (o nel programma allegato "fuori catalogo") ivi richiamato.
Art.3 Prezzo -revisione - acconti
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nelle Condizioni Speciali del presente contratto. Tale prezzo potrà essere modificato soltanto in dipendenza di variazioni del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le tasse di imbarco o sbarco nei porti e negli aeroporti, e del tasso di cambio applicato (quale previsto nel Catalogo o nel programma allegato "fuori catalogo" indicati nelle condizioni speciali). La revisione del prezzo sarà determinata in proporzione alle variazioni dei citati elementi ed al Viaggiatore verrà fornita l'esatta indicazione della variazione dell'elemento di prezzo che ha determinato la revisione stessa. Al momento della prenotazione il Viaggiatore dovrà corrispondere un acconto pari al 25% del prezzo. Il saldo del prezzo dovrà essere corrisposto nel termine previsto dal catalogo (o nel programma allegato "fuori catalogo") richiamato nelle condizioni speciali. Qualora la prenotazione avvenga in una data successiva a quella, come sopra determinata, prevista per il saldo del prezzo, il viaggiatore farà luogo al pagamento integrale contestualmente alla prenotazione.
Art.4 Fondo di Garanzia
Ai sensi dell'art.21 d.lgt 111 del 17 marzo 1995 viene istituito un Fondo di Garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui potranno usufruire tutti i viaggiatori, in caso di insolvenza o di fallimento del Venditore o dell'Organizzatore, per il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio in caso di viaggio all'estero. Le modalità di funzionamento di tale Fondo di Garanzia vengono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del Tesoro.
Art.5 Accordi specifici
Il Viaggiatore può far presenti, all'atto della prenotazione, particolari richieste od esigenze che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, qualora ciò sia tecnicamente possibile. In tal caso gli accordi specifici verranno inseriti nell'ambito delle Condizioni Speciali: Allo stesso modo verranno inserite nelle Condizioni Speciali eventuali modifiche al pacchetto turistico, così come descritto nel Catalogo di riferimento (o nel programma allegato "fuori catalogo"), che dovessero essere concordate tra le parti al momento della prenotazione. Dopo la conclusione del contratto, eventuali modifiche siano esse richieste dal Viaggiatore, ovvero dall'organizzatore, dovranno formare oggetto di specifico accordo, da redigersi per iscritto.
Art.6 Cessione del Contratto
Il Viaggiatore, qualora si trovi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, può cedere il contratto ad un terzo, a condizione che questi soddisfi tutte le condizioni ed i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico. In tal caso il Viaggiatore deve dare comunicazione della propria intenzione di cedere il contratto all'organizzatore a mezzo raccomandata A.R. o, in caso di urgenza, telegramma o telex, che dovrà pervenire entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della partenza, indicando le generalità del cessionario (nome, cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza.) Per la cessione verranno addebitate le spese previste nel catalogo (o nel programma allegato "fuori catalogo") indicato nelle condizioni speciali. A seguito della cessione il cedenteed il cessionario sono solidalmente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto turistico e delle spese derivanti dalla cessione.
Art.7 Recesso - Annullamento
7.1 Il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità nelle seguenti ipotesi: - Aumenti del prezzo del pacchetto indicato nelle Condizioni Speciali, in misura eccedente il 10%; - Modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione del contratto dall'Organizzatore e non accettate dal Viaggiatore. A tale fine si precisa che il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all'Organizzatore la propria scelta di accettare o di recedere entro due giorni lavorativi dalla ricezione della proposta di modifica. Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l'organizzatore annulli il pacchetto turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo tranne che per colpa del Viaggiatore stesso, quest'ultimo ha i seguenti, alternativi, diritti: - usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente, o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo: - ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro sette giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell'intenzione di recedere o di non accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo ovvero dell'annullamento. Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all'Organizzatore la propria scelta di recedere ovvero di fruire di pacchetto turistico alternativo entro e non oltre due giorni dalla ricezione della proposta alternativa. Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, il viaggiatore ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni che avesse subito in dipendenza della mancata esecuzione del contratto. Il Viaggiatore non ha comunque diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, allorché l'annullamento del viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, eventualmente nelle Condizioni Speciali, ed il Viaggiatore abbia ricevuto comunicazione del mancato raggiungimento almeno venti giorni prima della data fissata per la partenza, ovvero allorché l'annullamento dipenda da cause di forza maggiore. 7.2 - Qualora il Viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate al precedente punto 7.1 si applicheranno le seguenti penalità, a seconda del momento in cui perviene la notizia del recesso: * 10% sino a 30 giorni prima della partenza * 25% sino a 21 giorni prima della partenza * 50% sino a 11 giorni prima della partenza * 75% sino a 4 giorni prima della partenza * 100% dopo tale data Nessun rimborso sarà corrisposto al Viaggiatore che non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei documenti personali validi per l'espatrio, come indicato nelle Condizioni Speciali.
Art.8 Modifiche dopo la partenza
Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, l'Organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del Viaggiatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, che sia provato dal Viaggiatore: Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il Viaggiatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'Organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro luogo convenuto, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti, e glirestituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
ART.9 Responsabilità dell_organizzatore
La responsabilità dell'Organizzatore nei confronti del Viaggiatore per eventuali danni subiti a causa del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente articolo 1. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell'Organizzatore, a qualunque insorgente, nei confronti del Viaggiatore potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate, in relazione al danno lamentato. L'agente di viaggio (Venditore) presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico, non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dalla organizzazione del viaggio, ma risponde esclusivamente delle obbligazioni nascenti nella sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi e convenzioni. sopra citate. E' esclusa in ogni caso la responsabilità dell'Organizzatore e del venditore qualora l'inadempimento lamentato dal Viaggiatore dipenda da cause imputabili al viaggiatore stesso, ovvero imputabili ad terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a forza maggiore. L'Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal Viaggiatore nel corso dell'esecuzione del viaggio.
Art.10 Reclamo
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal viaggiatore senza ritardo affinché l'Organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano
tempestivamente rimedio. Il Viaggiatore deve altresì, a pena di decadenza, sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, all'Organizzatore ed al Venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
Art.11 Foro Competente
Per qualsiasi controversia inerente l'organizzazione è esclusivamente competente il Foro dove ha sede l'organizzatore
Direttiva sui pacchetti turistici 90/314/CEE - Dlgs n. 111 del 17.03.199
Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.111
Attuazione della direttiva n. 314/90/CEE
Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 marzo 1995
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.88 - Serie Generale - del 14 aprile 199
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 24 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 90/314/CEE del Consiglio del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso";
Considerata la necessità di provvedere all'attuazione della direttiva predetta essendo scaduto il relativo termine;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri e di grazia e giustizia;
emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai pacchetti turistici definiti all'art. 2, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore, di cui agli articoli 3 e 4, in possesso di regolare autorizzazione.
2. Il presente decreto si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dei locali commerciali, ferme restando le disposizioni del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.
Art. 2 Pacchetti turistici
1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'art. 7, lettere i) e m), che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente decreto.
Art. 3 Organizzatore di viaggio
1. Ai fini del presente decreto l'organizzatore di viaggio è:
a) colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, realizza la combinazione degli elementi di cui all'art. 2 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nei limiti ivi stabiliti.
2. L'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.
Art. 4
Venditore
1. Ai fini del presente decreto il venditore è:
a) colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'art. 2 verso un corrispettivo forfettario;
b) l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nei limiti ivi stabiliti.
Art. 5 Consumatore
1. Ai fini del presente decreto, consumatore è l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi a tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
Art. 6
Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici
1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.
2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore.
Art. 7
Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici
1. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;
c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;
d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo é versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all'art. 1385 del codice civile non si producono allorché il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;
e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;
f) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all'art. 21;
g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneità all'accoglienza di persone disabili, nonche le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti previsto;
m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;
o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;
p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'art. 12.
Art. 8
Informazione del consumatore
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.
2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà;
c) recapito telefonico dell'organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali;
d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con costui o con il responsabile locale del suo soggiorno;
e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio
in caso di incidente o malattia.
3. Quando il contratto è stipulato nell'imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.
4. E fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.
Art. 9 Opuscolo informativo
1. L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:
a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l'itinerario;
e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;
f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico;
h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del 15 gennaio 1992, n. 50, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali.
2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.
Art. 10
Cessione del contratto
1. Il consumatore può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell'organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.
Art. 11 Revisione del prezzo
1. La revisione del prezzo forfettario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato.
2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare.
3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l'acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.
4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.
Art. 12
Modifiche delle condizioni contrattuali
1. Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può recedere, senza pagamento di penale, ed ha diritto a quanto previsto nell'art. 13.
3. Il consumatore comunica la propria scelta all'organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.
5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
Art. 13 Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio
1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 11 e 12, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.
Art. 14 Mancato o inesatto adempimento
1. In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.
2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.
Art. 15 Responsabilità per danni alla persona
1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell'organizzatore e del venditore, così come recepite nell'ordinamento.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'art. 2951 del codice civile.
3. E nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1.
Art. 16 Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona
1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.
2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dall'art. 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.) firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084.
3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno è ammesso nei limiti previsti dall'art. 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 3 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084 e dall'art. 1783 e seguenti del codice civile.
4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.
Art. 17 Esonero di responsabilità
1. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 15 e 16, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
2. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.
Art. 18 Diritto di surrogazione
1. L'organizzatore o il venditore, che hanno risarcito il consumatore, sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili.
2. Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.
Art. 19 Reclamo
1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
2. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
Art. 20 Assicurazione
1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16.
2. E fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.
Art. 21 Fondo di garanzia
1. E istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - rubrica 43 relativa alle spese per il turismo e lo spettacolo - un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonchè per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
2. Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari allo 0,5% dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'art. 20 che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui al comma 1.
3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota così come determinata ai sensi del comma 2.
4. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.
5. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto verranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro le modalità di gestione e di funzionamento del fondo.
Art. 22
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 marzo 1995
Scalfaro
Dini, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del Tesoro
Masera, Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea
Clò, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Agnelli, Ministro degli affari esteri
Mancuso, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: Mancuso
Legge a protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza DL 22.05.1999 n.185
Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185 "Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 e del 21 maggio 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1. D e f i n i z i o n i
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
b) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti di cui alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta;
c) fornitore: la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza agisce nel quadro della sua attività professionale;
d) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti; un elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto e' riportato nell'allegato I;
e) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza.
Art. 2. Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali e' riportato nell'allegato II;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.
Art. 3.
Informazioni per il consumatore
1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del fornitore e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 4.
Art. 4. Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 3, comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:
a) un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 5, inclusi i casi di cui all'articolo 5, comma 2;
b) l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione e' effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del fornitore cui poter presentare reclami.
Art. 5. Esercizio del diritto di recesso
1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò' avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché' non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
2. Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all'articolo 4, il termine per l'esercizio del diritto di recesso e' di tre mesi e decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto ai commi 1 e 2 per i contratti:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine di sette giorni previsto dal comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo e' legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non e' in grado di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
4. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine previsto, di una comunicazione scritta all'indirizzo geografico della sede del fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e facsimile, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.
5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore e' tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene.
6. Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto a distanza.
7. Se il diritto di recesso e' esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni del presente articolo, il fornitore e' tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il fornitore é venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.
8. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto a distanza, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal fornitore ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il fornitore, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui ai precedenti commi. E' fatto obbligo al fornitore di comunicare al terzo concedente il credito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.
Art. 6. Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del fornitore, dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il fornitore, entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il fornitore non può
adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.
Art. 7. Esclusioni
1. Gli articoli 3, 4, 5 e il comma 1 dell'articolo 6 non si applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.
Art. 8. Pagamento mediante carta
1. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, da comunicare al consumatore al sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del presente decreto legislativo.
2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.
Art. 9. Fornitura non richiesta
1. E' vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento.
2. Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa consenso.
Art. 10. Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
1. L'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax, richiede il consenso preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal fornitore se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.
Art. 11. Irrinunciabilità dei diritti
1. I diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto legislativo sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del presente decreto.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo.
Art. 12. Sanzioni
1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui all'articolo 5 o non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravita' o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato della provincia in cui vi e' la residenza o la sede legale dell'operatore commerciale.
Art. 13. Azioni collettive
1. In relazione alle disposizioni del presente decreto legislativo, le associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
Art. 14. Foro competente
1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente decreto legislativo la competenza territoriale inderogabile e' del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
Art. 15. Disposizioni transitorie e finali
1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento al presente decreto legislativo.
2. Fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo con la disciplina recata dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle forme speciali di vendita previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si applicano le disposizioni più favorevoli per il consumatore contenute nel presente decreto legislativo.
3. Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato I
Tecniche di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d): stampati senza indirizzo; stampati con indirizzo; lettera circolare; pubblicità stampa con buono d'ordine; catalogo; telefono con intervento di un operatore; telefono senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di chiamata, audiotext); radio; videotelefono (telefono con immagine); teletext (microcomputer, schermo di televisore) con tastiera o schermo sensibile al tatto; posta elettronica; fax; televisore,(teleacquisto, televendita).
Allegato II Servizi finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a): servizi d'investimento; operazioni di assicurazione e di riassicurazione; servizi bancari; operazioniriguardanti fondi di pensione; servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione. Tali servizi comprendono in particolare: i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE, i servizi di società di investimenti collettivi; i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano del riconoscimento reciproco di cui si applica l'allegato della seconda direttiva 89/646/CEE; le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione e riassicurazione di cui: all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE; all'allegato della direttiva 79/267/CEE; alla direttiva 64/225/CEE; alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CE
4. IL PASSAPORTO PER L'INGRESSO NEGLI STATI UNITI torna all'indice
Nell'ambito del programma Visa waiver program (in esenzione dal visto), possono recarsi negli Stati Uniti per turismo o per affari, fino a un massimo di 90 giorni, i cittadini italiani che:
-
possiedono un passaporto a lettura ottica rilasciato (o rinnovato) entro e non oltre la data del 25 ottobre 2005
- possiedono un passaporto a lettura ottica con foto digitale emesso a partire dal 26 ottobre 2005 In poche parole i passaporti a lettura ottica rilasciati (o rinnovati) dal 15 aprile 1998 al 25 ottobre 2005 rimangono idonei ai fini del "Programma Viaggio senza Visto" per l'America fino alla loro scadenza.
Chi invece richiede (o rinnova) il passaporto per andare negli Usa a partire dal 26 ottobre 2005 deve avere quello con foto digitale. I cittadini che hanno bisogno del nuovo passaporto devono specificare tale esigenza sul Modello 308 alla voce "Annotazioni" allegando due fotografie formato 4 centimetri per 4 centimetri con sfondo bianco e stampate su carta fotografica (non saranno accettate fotografie digitali).
Nel caso in cui l'ufficio passaporti della questura di competenza non sia ancora tecnicamente pronto per rilasciarlo è necessario comunque richiedere il visto. Per informazione vi segnaliamo che le questure di Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Cagliari sono dotate della tecnologia necessaria.
Il costo del libretto rimane invariato.
Ricordiamo inoltre che queste regole valgono anche per i minorenni. Per ulteriori dettagli si può visitare il sito dell' Ambasciata americana .
5. BAGAGLI A MANO CONSENTITI PER LA GRAN BRETAGNA torna all'indice
Questi gli oggetti che i passeggeri SONO AUTORIZZATI a trasportare a bordo "solo in sacchi di plastica possibilmente trasparenti":
portafogli , portamonete e portacarte ed il loro contenuto (proibite le borse a mano);
passaporto e biglietti aerei;
medicinali su ricetta e materiale medico necessario durante il volo, come kit per dialisi, ad eccezione dei liquidi che non possono essere identificati formalmente come medicinali;
occhiali da vista e da sole, senza la custodia;
lenti a contatto , senza la soluzione sterile;
cibo per neonati , latte (ogni bottiglia deve essere prima assaggiata dal passeggero) e gli strumenti di toletta necessari durante il viaggio (salviette, creme);
prodotti igienici femminili necessari durante il viaggio (tamponi, salviette);
fazzoletti senza la loro scatola;
chiavi ad eccezione di quelle elettroniche.
CHE COSA NON SI PUO' PORTARE
Ecco la lista di che cosa non può essere imbarcato sugli aerei in partenza dal Regno Unito e che dovrà essere messa nei bagagli nella stiva:
- tutto il materiale elettrico ed elettronico;
- telefoni cellulari;
- macchine fotografiche;
- telecamere;
- computer;
- lettori Mp3.
6. REGOLE DI SICUREZZA NEGLI AEROPORTI DELL'UNIONE EUROPEA torna all'indice
Al fine di proteggere i passeggeri dalla nuova minaccia terroristica costituita dagli esplosivi in forma liquida, l'Unione Europea (UE) ha adottato nuove regole di sicurezza che limitano la quantità di sostanze liquide che è possibile portare attraverso ed oltre i punti di controllo di sicurezza aeroportuale. Alle nuove regole sono soggetti tutti i passeggeri in partenza dagli Aeroporti dell'Unione Europea, compresi i voli nazionali, qualunque sia la loro destinazione.
Ciò significa che ai punti di controllo di sicurezza aeroportuale ciascun passeggero ed il relativo bagaglio a mano saranno controllati per individuare, oltre agli altri articoli già proibiti dalla normativa vigente, anche eventuali sostanze liquide. Le nuove regole non pongono alcun limite alle sostanze liquide che si possono acquistare presso i negozi situati nelle aree poste oltre i punti di controllo o a bordo degli aeromobili utilizzati da Compagnie Aeree appartenenti all'Unione Europea.
Le nuove misure si applicano a partire da lunedì 6 novembre 2006 in tutti gli Aeroporti dell'Unione Europea, nonché in Norvegia, Islanda e Svizzera.
COSA C'E' DI NUOVO?
All'atto della preparazione del proprio bagaglio
Mentre non vi sono limitazioni per i liquidi inseriti nel bagaglio da stiva (quello consegnato al check-in per essere ritirato nell'aeroporto di destinazione), nel bagaglio a mano, ossia quello che viene presentato ai punti di controlli di sicurezza aeroportuale, i liquidi consentiti sono invece in piccola quantità.
Essi dovranno infatti essere contenuti in recipienti aventi ciascuno la capacità massima di 100 millilitri (1/10 di litro) od equivalenti (es: 100 grammi) ed i recipienti in questione dovranno poi essere inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile, di capacità non superiore ad 1 litro (ovvero con dimensioni pari ad esempio a circa cm 18 x 20). Dovrà essere possibile chiudere il sacchetto con il rispettivo contenuto (cioè i recipienti dovranno poter entrare comodamente in esso). Per ogni passeggero (infanti compresi) sarà permesso il trasporto di uno ed un solo sacchetto di plastica delle dimensioni suddette (vedi illustrazione). Possono essere trasportati al di fuori del sacchetto, e non sono soggetti a limitazione di volume, le medicine ed i liquidi prescritti a fini dietetici, come gli alimenti per bambini.
In Aeroporto
Al fine di agevolare i controlli è obbligatorio:
-
presentare agli addetti ai controlli di sicurezza tutti i liquidi trasportati come bagaglio a mano, affinché siano esaminati;
- togliersi giacca e soprabito: essi verranno sottoposti separatamente ad ispezione;
-
estrarre dal bagaglio a mano i computer portatili e gli altri dispositivi elettrici ed elettronici di grande dimensione. Essi verranno ispezionati separatamente rispetto al bagaglio a mano.
I liquidi comprendono:
-
acqua ed altre bevande, minestre, sciroppi
- creme, lozioni ed olii
-
profumi
-
sprays
- gel, inclusi quelli per i capelli e per la doccia
-
contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti
-- sostanze in pasta, incluso dentifricio
-
miscele di liquidi e solidi
-
mascara
-
ogni altro prodotto di analoga consistenza
COSA NON CAMBIA?
E' ancora possibile:
a.
trasportare liquidi all'interno del bagaglio da stiva (come già accennato, le nuove regole riguardano solo il bagaglio a mano);
b.
trasportare, all'interno del bagaglio a mano, possibilmente limitandoli a quanto necessario per il viaggio aereo, medicinali e prodotti dietetici, come gli alimenti per bambini. Potrebbe essere necessario fornire prova dell'effettiva necessità ed autenticità di tali articoli;
c.
acquistare liquidi, come bevande e profumi, nei negozi situati oltre i punti di controllo di sicurezza, ed anche a bordo degli aeromobili utilizzati dalle Compagnie Aeree dell'Unione Europea. Sarà bene non aprire prima di essere arrivati alla destinazione finale le buste sigillate nelle quali tali prodotti saranno confezionati e conservarne la prova d'acquisto. In caso contrario, transitando presso gli eventuali aeroporti intermedi, i liquidi acquistati potrebbero essere sequestrati ai controlli di sicurezza.
Tutti questi liquidi sono in aggiunta alle quantità che devono essere contenute nel sacchetto di plastica trasparente e richiudibile precedentemente menzionato.
In caso di dubbi, prima di intraprendere il viaggio è bene rivolgersi alla propria compagnia aerea o agente di viaggio.
Si prega di essere cortesi e di collaborare con gli addetti alla sicurezza ed il personale della compagnia aerea.
Questo documento è stato sviluppato sulla base dell'informativa "New EU Security Rules at Airports - A Brief guide to help you", elaborato dalla Commissione Europea, dall'Associazione delle Compagnie Aeree Europee e dall'Associazione Internazionale degli Aeroporti. Il suo contenuto è informativo e sintetizza gli elementi principali contenuti nella normativa UE; ogni azione legale o reclamo, pertanto, dovrà basarsi unicamente sull'effettivo testo di legge (Reg. CE 1546/2006 del 4 ottobre 2006.
7. Stop della IATA alla biglietteria cartacea torna all'indice
A partire dal gennaio 2008 la IATA smetterà di distribuire biglietti cartacei.Compagnie aeree, agenzie di viaggi, aeroporti e altri attori di questo settore devono essere pronti a questo importante cambiamento.
Raggiungere il 100% di utilizzo di e-ticketing è un obiettivo ambizioso che fa parte di un progetto composto da 5 fondamentali iniziative che sono state studiate per garantire convenienza per i passeggeri e savings per la catena distributiva: oltre al 100% di E-ticketing si punta all'uso comune del self-service check in, alla stampa di carte d'imbarco con codice a barre, al riconoscimento ed individuazione dei bagagli grazie a tecnologie di radio frequenza e l'eliminazione di documenti cartacei per il trasporto cargo grazie alla tecnologia E-freight.
I maggiori vantaggi dell'E-ticket sono:
risparmi sulle spese per la gestione di carta, manutenzione di stampanti, spedizioni nonchè eliminazione di fee delle compagnie aeree per l'uso di biglietti cartacei.
Dal punto di vista del passeggero, vi sarà la possibilità di pianificare più semplicemente viaggi dell' ultimo minuto e non vi sarà più il rischio di perdere il biglietto.
Variazione emissione biglietti cartacei nazionali
Il biglietto elettronico è oggi la modalità di emissione maggiormente utilizzata per i voli domestici, è ormai disponibile per le destinazioni
servite da Alitalia in Italia e consente ad Alitalia di rendere più snelle e sicure le procedure amministrative.
Ti ricordiamo che i vantaggi del biglietto elettronico sono moltissimi:
E' veloce, sicuro e semplice.
>> Veloce perché non è necessario ritirare il biglietto o riceverlo via posta.
>> Sicuro perché non può essere smarrito o rubato.
>> Semplice perché è sufficiente mostrare un documento di identità al momento del check-in e partire.
I biglietti cartacei saranno ancora disponibili su richiesta ma, per coprire i maggiori costi amministrativi ad essi legati dal 3 maggio 2006 verrà applicato
un addebito supplementare (paper fee) pari a 15€ per biglietto. Tale paper fee potrà essere applicata esclusivamente agli itinerari Nazionali
ove prevista l'emissione elettronica.
L'importo relativo alla paper fee non sarà rimborsabile e sarà applicato alla prima emissione cartacea di biglietti con itinerario totalmente Nazionale.
Verrà automaticamente calcolato dai sistemi al momento dell'emissione del biglietto cartaceo.
8. Ritardo e annullamento del volo: che fare? torna all'indice
Le pagine dei giornali di questi giorni hanno dato ampio spazio ad una serie di disavventure che numerosi turisti, che dovevano raggiungere località diverse sia italiane che straniere, hanno dovuto affrontare.
Partenze rimandate di ora in ora fino alla comunicazione, da parte della compagnia aerea, che il volo era stato annullato e che i signori viaggiatori avrebbero potuto partire l'indomani mattina.
Situazioni di questo tipo, purtroppo, accadono sempre più di frequente; per questo anche in Italia è stata recepita la direttiva europea che regolamenta i casi di ritardo o annullamento del volo.
Premettiamo che la normativa comunitaria al riguardo prevede che il vettore aereo sia tenuto a garantire a tutti i passeggeri vittime del ritardo o dell'annullamento del volo e a titolo gratuito, un'adeguata somministrazione di pasti e bevande e, se necessario, il trasferimento in hotel con relativo pernottamento, nonché a permettere di effettuare due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
Occorre precisare che le compagnie aeree hanno l'obbligo di prestare particolare attenzione ai bisogni delle persona con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori, nonché alle necessità dei bambini non accompagnati.
Inoltre viene riconosciuto al consumatore il diritto a ricevere un risarcimento pecuniario per i disagi subiti.
Molto spesso però, dato l'elevato numero di consumatori che contemporaneamente si trovano a dover subire ritardi di sempre maggior entità, questi stessi si trovano a dover gestire da soli una situazione di emergenza.
Che cosa fare? Il consumatore, oltre a conservare i biglietti aerei e gli altri documenti di viaggio nonché le eventuali ricevute di pagamento se ha dovuto provvedere da solo a procurarsi vitto e alloggio, deve inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno il prima possibile (pena la perdita del diritto ad un eventuale risarcimento) alla compagnia aerea dove, dopo aver esposto brevemente quanto è accaduto, richiede un risarcimento per i disagi subiti e le eventuali spese non previste che ha dovuto sostenere (se, appunto, avesse dovuto provvedere a procurasi vitto e alloggio a proprie spese).
Se invece il volo in ritardo fa parte di un viaggio organizzato (c.d. "pacchetti tutto compreso"), restano fermi i diritti del passeggero nei confronti della compagnia aerea, ma in caso di inadempimenti e reclami, l'interlocutore a cui rivolgersi per ogni contestazione, richiesta di rimborsi o risarcimento danni, rimane il Tour Operator, che è sempre responsabile verso il viaggiatore degli eventuali inadempimenti dei propri fornitori di servizi, compresi i vettori aerei.
Anche in questo caso il consumatore dovrà conservare tutta la documentazione relativa al pacchetto di viaggio quindi inoltrerà una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 10 giorni dalla data del rientro (pena la perdita del diritto ad un eventuale risarcimento) al tour operator e all'agenzia di viaggi dove ha acquistato il pacchetto di viaggio in cui, dopo aver esposto brevemente quanto è accaduto, richiede un risarcimento per i disagi subiti e le eventuali spese non previste che ha dovuto sostenere (se, appunto, avesse dovuto provvedere a procurasi vitto e alloggio a proprie spese).
Ricordiamo che il servizio SOS Turista da dieci anni è lo sportello specializzato nelle problematiche turistiche delle tre associazioni presenti sul territorio nazionale Federconsumatori, Adiconsum e Movimento Consumatori.
Potete contattarci allo 059/2032557 o all'indirizzo email info@sosvacanze.it tutti i giorni da lunedì a sabato dalle 9 alle 13.00 e da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.00
Comunicato a cura di SPORTELLO SOS TURISTA
9. Aumento Carburante torna all'indice
Informiamo i nostri Clienti che, a seguito dell'incremento del costo del carburante ed in relazione a comunicazioni ricevute dagli operatori del settore, le tariffe dei pacchetti subiranno di conseguenza, aumenti stimati nell'ordine di un minimo di Euro 15,00 per le destinazioni continentali ad un massimo di Euro 150,00 per le destinazioni intercontinentali. Tali aumenti possono essere suscettibili di variazione anche dopo la conferma del viaggio prescelto.
Sarà Nostra cura aggiornare le tariffe di tutte le offerte in tempi utili.
10. Trattamento dei Vs. dati personali torna all'indice
Informativa sul trattamento dei Vs. dati personali ai sensi dell'art. 13 del Decr. Legislativo. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali - PRIVACY).
Il Decr. Legs. 196/2003 ha introdotto il Codice in materia di protezione dei dati personali ed in ossequio a quanto prescritto comunichiamo che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti cui i dati si riferiscono. Pertanto, qui di seguito, Vi comunichiamo quanto previsto dall'art. 13 del citato Decreto e Vi chiediamo il consenso per il trattamento dei Vostri dati personali precisando che riguarderà i dati comuni (dati anagrafici, ecc) necessari per la corretta gestione del rapporto giuridicoe commerciale, rimandando comunque alle ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 24 del citato Decreto, non richiedono la richiesta del consenso. Non sono oggetto di trattamento i dati sensibili e giudiziari. Pertanto, conformemente a quanto prescrive l'art. 13 del Decr .Legs. 196/2003, Vi informiamo che:
1) NATURA DEI DATI TRATTATI: Saranno trattati i Vs. dati anagrafici (nome, cognome, residenza/sede, data di nascita, numero di telefono fisso e/o cellulare, numero di fax, e-mail) e fiscali per il tempo e nei termini strettamente necessari per il corretto svolgimento del rapporto precontrattuale, contrattuale e commerciale e nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dell'autorizzazione rilasciata dal Garante privacy;
2) MODALITA', FINALITA' E DURATA DEL TRATTAMENTO: I Vostri dati personali potranno essere trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici: - per l'eventuale costituzione del rapporto di giuridico laddove questa non sia già intervenuta; - per un efficacegestione del rapporto commerciale; - per l'adempimento degli obblighi legali, precontrattuali, contrattuali, contabili, fiscali, e di ogni altro obbligo previsto dalle leggi in materia, e connessi al rapporto instaurato o da instaurare nonché per ogni accadimento connesso a tale rapporto (es. gestione controversie); - tali dati saranno conservati, eventualmente anche dopo la cessazione delrapporto, per il tempo strettamente necessario ad adempiere agli obblighi di legge ) nonché per le future finalità commerciali , comunque per non oltre 5 anni, relative alla promozione, vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazione commerciale in relazione ai diversi prodotti/servizi (analoghi o meno a quelli oggetto del contratto per il quale è stata rilasciata e sottoscrittala presente informativa) nel settore delle offerte turistiche ed enogastromiche, che la scrivente Società direttamente e/o indirettamente propone e proporrà sul mercato: a tal proposito chiediamo fin d'ora specifico consenso per inviavi comunicazioni e materiale pubblicitario al Vs. indirizzo postale, e-mail, n. telefax, n. di cellulare mediante invio di materiale cartaceo (a mezzo posta o ditta specializzata), di e-mail, di fax, di sms, di mms. Comunque, Vi ricordiamo che ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera b) e dell'art. 130, comma 4,del Codice citato, potete opporVi in qualsiasimomento al trattamento per finalità commerciali mediante invio di una lettera al seguente indirizzo: Marras Viaggi - Corso Alberto Amedeo, 168 Palermo - Tel 091 322240 - P.IVA 05069590825 o una e-mail all'indirizzo: info@marrasviaggi.com o un telefax al n.° 0916090580 e potrete inoltre esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del Decr. Legs. 196/2003;
3) NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE O FORNIRLI: Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto richiesto dagli obblighi giuridico-legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Società di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi. Per eventuali dati non necessari all'assolvimento dei suddetti obblighi, la loro mancata comunicazione verrà da noi valutata di volta in volta con le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti.
4) SOGGETTI O LE CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITÀ DI RESPONSABILI O INCARICATI E L'AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI MEDESIMI: Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati - a mezzo posta, fax, e-mail,supporti magnetici e quant'altro la tecnica metta a disposizione - in Italia, esclusivamente per le finalità sopra specificate, a: - Strutture ricettive associate - Istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito (qualora venga emessa fattura da noi); - Professionistie consulenti esterni; - Aziende operanti nel settore dei trasporti; - Aziende operanti nel settore dell'invio tramite posta o sistemi automatizzati di materiale informativo e/o pubblicitario, e comunque aziende operanti nei settori pubblicità; I dati, all'interno della struttura del Titolare, potranno essere trattati dal Responsabile del trattamento dati. I dati da Voi conferito non saranno oggetto di "diffusione", salvo le ipotesi di legge, così come definita dall'art. 4 del Decr. Legs. 196/2003.
5) DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7: Relativamente ai dati medesimi potrete esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e 130 del Decr. Legs. n. 196/2003 (esplicitati al successivo art. 6) nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 del citato Decreto legislativo.
6) DIRITTI PREVISTI ALL'ART. 130 DEL DECR. LEGS. N.° 196/2003: Potrete opporVi, in maniera agevole e gratuita, in qualsiasi momento all'invio delle comunicazioni e del materiale pubblicitario, di cui all'art. 2, inviando una lettera al seguente indirizzo: Marras Viaggi - Corso Alberto Amedeo, 168 Palermo - Tel 091 322240 - P.IVA 05069590825 info@marrasviaggi.com o un telefax al n.° 0916090580 . ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento dei Vs. dati personali è: Marras Francesco Marras Viaggi Corso Alberto Amedeo, 168 Palermo 90100 Palermo Il responsabile del trattamento è: Marras Francesco Marras Viaggi Corso Alberto Amedeo, 168 Palermo ART. 7 (DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI):
1.L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione chele operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario Art. 130 DEL DECR. LEGS. N.° 196/2003 (Comunicazioni indesiderate):
1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell'interessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche,effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
5. E' vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.
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