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Caro Viaggiatore,

viaggiare è una cosa seria e la sicurezza del tuo viaggio è per noi la priorità assoluta!

Per questo motivo abbiamo realizzato, insieme al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale una breve guida che renderà la tua esperienza di viaggio più piacevole e soprattutto a prova di imprevisto!

Puoi scaricarla gratuitamente sul sito internet dovesiamonelmondo.it o direttamente al link:

https://www.dovesiamonelmondo.it/Dammi_il_5!_Le_5_regole...

Buon viaggio sicuro!

Ministero del Turismo

Dal 15 Marzo 2024 il bonus per mitigare il caro voli sarà applicato ai collegamenti con tutti gli aeroporti nazionali da tutti gli scali siciliani. Il contributo sarà erogato per i biglietti acquistati anche prima del 15 Marzo per i voli effettuati a partire da quella data.il contributo economico che sarà riconosciuto a far data dal 15 Marzo e fino al 31 Dicembre di quest'anno, è pari al 25 per cento del costo del biglietto per ogni singola tratta, fino a un massimo di 75 euro, per tutti i residenti in Sicilia. Lo sconto arriverà al 50 per cento, fino a un massimo di 150 euro per le cosiddette categorie prioritarie: i disabili con almeno il 67 per cento di invalidità, gli studenti e i residenti con un Isee inferiore a 15mila euro (e non più 9.600 euro).

Per le nuove destinazioni, gli sconti non saranno praticabili al momento dell'acquisto del biglietto, ma soltanto a rimborso, presentando l'istanza direttamente sull'apposita piattaforma del dipartimento Infrastrutture della Regione.

Per i collegamenti con Roma e Milano restano invariate le precedenti modalità, quindi la possibilità di ottenere subito la detrazione direttamente dal sito delle compagnie che hanno stipulato la convenzione con la Regione.

Lo sconto verrà praticato anche sui canali di vendita online, delle agenzie di viaggio. Sono esclusi dai benefici i residenti  che utilizzano voli già titolari di riduzione per la continuità territoriale. 

Informazioni e aggiornamenti al link https://siciliapei.regione.sicilia.it/bandocarovoli/

La Carta dei Diritti del Passeggero è una guida pratica in cui l'Enac ha riassunto le informazioni utili per chi viaggia in aereo.
Download carta diritti del passeggero

Stilata per la prima volta nel 2001 e distribuita in tutti gli aeroporti italiani, la Carta è stata poi aggiornata in 5 successive edizioni, con una tiratura complessiva di oltre mezzo milione di copie; la quinta versione è stata pubblicata nel 2005, in concomitanza con l'entrata in vigore di nuove norme in materia di ritardo e di cancellazione dei voli, per segnalare in particolare l'incremento dell'ammontare della compensazione pecuniaria dovuta dai vettori in caso di negato imbarco per overbooking, e l'introduzione di forme di compensazione ed assistenza in caso di cancellazione del volo o lunghi ritardi, nonché l'estensione di tali tutele ai passeggeri dei voli charter.

Domande frequenti

DIRETTIVA (UE) 2015/2302 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2015

relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 90/314/CEE (3) del Consiglio conferisce una serie d'importanti diritti ai consumatori in materia di pacchetti turistici, in particolare riguardo all'obbligo d'informazione, alla responsabilità dei professionisti per l'esecuzione di un pacchetto e alla protezione in caso d'insolvenza di un organizzatore o di un venditore. È tuttavia necessario adattare agli sviluppi del settore il quadro legislativo al fine di renderlo più adeguato al mercato interno, eliminare le ambiguità e colmare le lacune normative.

(2)

Il turismo svolge un ruolo preponderante nell'economia dell'Unione e i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso» (pacchetti) rappresentano una porzione significativa del mercato del turismo. Da quando è stata adottata la direttiva 90/314/CEE, tale mercato ha subito profondi cambiamenti. Ai canali di distribuzione tradizionali si è aggiunto Internet, che è diventato un mezzo sempre più importante attraverso il quale vengono offerti o venduti servizi turistici. Questi ultimi non sono solo combinati nella forma di tradizionali pacchetti preconfezionati, ma sono anche sempre più spesso personalizzati. Molte di queste combinazioni di servizi turistici si trovano giuridicamente in una «zona grigia» o non rientrano affatto nell'ambito d'applicazione della direttiva 90/314/CEE. La presente direttiva intende estenderne la tutela onde tener conto di questi sviluppi, aumentare la trasparenza e rafforzare la certezza giuridica per viaggiatori e professionisti.

(3)

L'articolo 169, paragrafo 1, e l'articolo 169, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che l'Unione deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell'articolo 114 TFUE.

(4)

La direttiva 90/314/CEE lascia un'ampia discrezionalità agli Stati membri per quanto riguarda il recepimento. Ne consegue che sussistono grandi divergenze tra le legislazioni degli Stati membri. La frammentazione giuridica comporta costi maggiori per le imprese e ostacoli per quelle che vogliono operare oltre frontiera, limitando quindi la scelta dei consumatori.

(5)

A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, e dell'articolo 49 TFUE, il mercato interno deve comportare uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi, nonché la libertà di stabilimento. Armonizzare i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti relativi a pacchetti turistici e a servizi turistici collegati è necessario per promuovere, in tale settore, un effettivo mercato interno dei consumatori che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela per questi ultimi e la competitività delle imprese.

(6)

Attualmente nell'Unione non ancora è pienamente sfruttata la dimensione transfrontaliera del mercato dei pacchetti turistici. Le disparità delle norme che tutelano i viaggiatori nei vari Stati membri disincentivano i viaggiatori di uno Stato membro ad acquistare pacchetti e servizi turistici collegati in un altro Stato membro e, analogamente, scoraggiano organizzatori e venditori in uno Stato membro dal vendere tali servizi in un altro Stato membro. Per consentire a viaggiatori e professionisti di beneficiare appieno del mercato interno, assicurando un livello elevato di protezione dei consumatori in tutta l'Unione, è necessario ravvicinare ulteriormente le legislazioni degli Stati membri relative ai pacchetti e ai servizi turistici collegati.

(7)

La maggior parte dei viaggiatori che acquistano pacchetti o servizi turistici collegati sono consumatori ai sensi del diritto del consumo dell'Unione. D'altro canto, non sempre è agevole distinguere tra consumatori e rappresentanti di piccole imprese o liberi professionisti che prenotano viaggi legati alla loro attività commerciale o professionale tramite gli stessi canali usati dai consumatori. Questo tipo di viaggiatori spesso necessita di un livello di tutela analogo. Invece, vi sono imprese o società che definiscono le modalità di viaggio in base a un accordo generale, spesso concluso per numerosi servizi turistici o per un periodo determinato per esempio con un'agenzia di viaggio. Quest'ultimo tipo di servizi turistici non richiede il livello di protezione stabilito per i consumatori. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a coloro che viaggiano per scopi professionali, compresi i liberi professionisti, o ai lavoratori autonomi o altre persone fisiche, qualora non definiscano le modalità di viaggio in base a un accordo generale. Al fine di evitare confusione con la definizione di «consumatore» usata in altra legislazione dell'Unione, è opportuno definire le persone protette dalla presente direttiva come «viaggiatori».

(8)

Poiché i servizi turistici possono essere combinati in molti modi diversi, è opportuno considerare pacchetti tutte le combinazioni di servizi turistici che presentano le caratteristiche solitamente associate dai viaggiatori ai pacchetti, in particolare quando servizi turistici distinti, della cui corretta esecuzione l'organizzatore si assume la piena responsabilità, sono combinati in un unico prodotto turistico. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (4), non dovrebbe fare alcuna differenza il fatto che i servizi turistici siano combinati prima di qualunque contatto con il viaggiatore o su sua richiesta oppure in base a una selezione da questi operata. Dovrebbero applicarsi gli stessi principi a prescindere dal fatto che la prenotazione avvenga attraverso un professionista tradizionale oppure online.

(9)

A fini di trasparenza i pacchetti andrebbero distinti dai servizi turistici collegati, in cui i professionisti online o tradizionali agevolano l'acquisto di servizi turistici da parte dei viaggiatori portandoli a concludere contratti con diversi fornitori di servizi turistici, anche attraverso processi di prenotazione collegati, che non presentano le caratteristiche di un pacchetto e ai quali non è pertanto opportuno applicare tutti gli obblighi previsti per i pacchetti.

(10)

Alla luce degli sviluppi del mercato, è opportuno definire ulteriormente i pacchetti in base a criteri oggettivi alternativi che si riferiscono fondamentalmente al modo in cui i servizi turistici sono presentati o acquistati e per i quali i viaggiatori possono ragionevolmente contare sulla tutela della presente direttiva. Si pensi, ad esempio, al caso in cui diversi tipi di servizi turistici siano acquistati per un unico viaggio o un'unica vacanza presso un unico punto vendita e tali servizi siano stati selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento, vale a dire nel corso dello stesso processo di prenotazione o nel caso in cui detti servizi sono offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale, nonché al caso in cui tali servizi sono pubblicizzati o venduti sotto la denominazione «pacchetto» o denominazione analoga che indica una stretta correlazione tra i servizi turistici in questione. Tali denominazioni analoghe potrebbero essere, ad esempio, «offerta combinata», «tutto compreso» o «servizio onnicomprensivo».

(11)

È opportuno chiarire che costituiscono un pacchetto i servizi turistici combinati in seguito alla conclusione di un contratto con il quale un professionista concede a un viaggiatore la scelta tra una selezione di vari tipi di servizi turistici, come nel caso di un buono regalo per un pacchetto turistico. Inoltre, dovrebbe essere considerata un pacchetto la combinazione di servizi turistici in cui il trasferimento da un professionista all'altro del nome del viaggiatore, dei termini del pagamento e dell'indirizzo email, nonché la conclusione di un altro contratto avvengono al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

(12)

Al contempo i servizi turistici collegati dovrebbero essere distinti dai servizi turistici che i viaggiatori prenotano in modo indipendente, spesso in momenti diversi, sia pure per lo stesso viaggio o la stessa vacanza. I servizi turistici collegati online dovrebbero altresì essere distinti dai siti web collegati che non hanno come finalità la conclusione di un contratto con il viaggiatore e dai link che si limitano a informare in modo generico i viaggiatori di altri servizi turistici, come l'albergo o l'organizzatore di un dato evento che include sul proprio sito, indipendentemente da qualsiasi prenotazione, un elenco di tutti gli operatori di servizi di trasporto verso la sua sede, oppure nel caso siano usati cookies o metadati per inserire annunci pubblicitari sui siti web.

(13)

È opportuno introdurre norme specifiche per i professionisti tradizionali e online che assistono i viaggiatori, al momento di un'unica visita o un unico contatto con il loro punto vendita, nella conclusione di contratti distinti con singoli fornitori di servizi, e per i professionisti online che, ad esempio, mediante processi collegati di prenotazione online, agevolano l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista, quando un contratto è concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico. Tale agevolazione sarà spesso basata su un legame commerciale comportante un compenso tra il professionista che agevola l'acquisto dei servizi turistici aggiuntivi e l'altro professionista, indipendentemente dal metodo di calcolo di tale compenso che potrebbe, per esempio, basarsi sul numero di clic o sul fatturato. Dette norme si applicherebbero, per esempio, al caso in cui, nel confermare la prenotazione di un primo servizio turistico come un volo aereo o un viaggio in treno, un viaggiatore riceve un invito a prenotare un servizio turistico aggiuntivo disponibile nella destinazione scelta, ad esempio l'alloggio in albergo, con un link verso il sito web di prenotazione di un altro fornitore di servizi o intermediario. Benché questi servizi non costituiscano pacchetti ai sensi della presente direttiva, conformemente alla quale un organizzatore è responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici, detti servizi turistici collegati costituiscono un modello commerciale alternativo che spesso fa concorrenza ai pacchetti.

(14)

Al fine di garantire una concorrenza leale e la protezione dei viaggiatori, dovrebbe applicarsi anche ai servizi turistici collegati l'obbligo di fornire prove sufficienti della sussistenza di garanzie a fronte dei rimborsi delle somme versate e del rimpatrio dei viaggiatori in caso d'insolvenza.

(15)

L'acquisto autonomo di un servizio di trasporto come singolo servizio turistico non dovrebbe costituire né un pacchetto né un servizio turistico collegato.

(16)

Per assicurare maggior chiarezza ai viaggiatori e consentire loro di fare scelte con cognizione di causa riguardo ai vari tipi di servizi turistici offerti, ai professionisti dovrebbe essere imposto di dichiarare in modo chiaro ed evidente, prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento, se stanno offrendo un pacchetto o un servizio turistico collegato e di fornire informazioni sul livello di protezione corrispondente. La dichiarazione del professionista quanto alla natura giuridica del prodotto turistico offerto dovrebbe corrispondere alla reale natura giuridica del prodotto in questione. Qualora il professionista non fornisca informazioni accurate ai viaggiatori, è opportuno che intervengano le competenti autorità di controllo.

(17)

Al fine di individuare un pacchetto o un servizio turistico collegato, dovrebbe essere presa in considerazione soltanto la combinazione di servizi turistici diversi come l'alloggio, il trasporto stradale, ferroviario, marittimo o aereo di passeggeri, oltre al noleggio di veicoli a motore o di taluni motocicli. L'alloggio a fini residenziali, anche per corsi di lingua di lungo periodo, non dovrebbe essere assimilabile all'alloggio ai sensi della presente direttiva. Servizi finanziari come assicurazioni di viaggio non dovrebbero essere considerati servizi turistici. Oltre a ciò, i servizi che fanno intrinsecamente parte di un altro servizio turistico non dovrebbero essere considerati servizi turistici a sé stanti. Si tratta, ad esempio, del trasporto del bagaglio fornito nell'ambito del trasporto dei passeggeri, di servizi di trasporto su brevi distanze come il trasporto di passeggeri nell'ambito di una visita guidata o i transfer tra un albergo e un aeroporto o una stazione ferroviaria, i pasti, le bevande e la pulizia forniti nell'ambito dell'alloggio, o l'accesso a strutture in loco, come piscina, sauna, centro benessere o palestra, incluso per i clienti dell'albergo. Ciò significa altresì che, nei casi in cui, diversamente dal caso di una crociera, il pernottamento sia previsto nell'ambito di un trasporto di passeggeri stradale, ferroviario, marittimo o aereo, l'alloggio non dovrebbe essere considerato un servizio turistico a sé stante se la componente del trasporto è chiaramente prevalente.

(18)

Atri servizi turistici, che non fanno intrinsecamente parte del trasporto dei passeggeri, dell'alloggio o del noleggio di veicoli a motore o di taluni motocicli, possono essere, per esempio, l'accesso a concerti, eventi sportivi, escursioni o siti per eventi, visite guidate, skipass e noleggio di attrezzature sportive o trattamenti benessere. Tuttavia, l'eventuale combinazione di tali servizi con un solo altro tipo di servizi turistici, per esempio l'alloggio, dovrebbe portare alla creazione di un pacchetto o di un servizio turistico collegato soltanto se essi rappresentano una parte sostanziale del valore complessivo del pacchetto o del servizio turistico collegato o sono pubblicizzati come o rappresentano altrimenti un elemento essenziale del viaggio o della vacanza. Se altri servizi turistici rappresentano il 25 % o più del valore della combinazione, tali servizi dovrebbero essere considerati come una parte sostanziale del valore del pacchetto o del servizio turistico collegato. È opportuno chiarire che non dovrebbero costituire un pacchetto altri servizi turistici che si aggiungano, ad esempio, all'alloggio in albergo, con prenotazione effettuata come servizio autonomo, dopo l'arrivo in albergo del viaggiatore. Ciò non dovrebbe condurre all'elusione della presente direttiva da parte di organizzatori o venditori che propongono in anticipo al viaggiatore la scelta di servizi turistici aggiuntivi e offrono poi la conclusione del contratto per tali servizi solo dopo l'inizio dell'esecuzione del primo servizio turistico.

(19)

Poiché è minore l'esigenza di tutelare i viaggiatori in caso di viaggi di breve durata e per evitare inutili oneri per i professionisti, dovrebbero essere esclusi dall'ambito d'applicazione della presente direttiva i viaggi che durano meno di 24 ore e non comprendono l'alloggio, così come i pacchetti o i servizi turistici collegati che sono offerti o agevolati in via occasionale e senza fini di lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori. La presente direttiva può comprendere, ad esempio, viaggi organizzati non più di un paio di volte l'anno da associazioni caritative, associazioni sportive o scuole per i loro membri, senza essere offerti al grande pubblico. Informazioni adeguate su tale esclusione dovrebbero essere rese accessibili al pubblico al fine di assicurare che professionisti e viaggiatori siano correttamente informati del fatto che tali pacchetti o i servizi turistici collegati non sono disciplinati dalla presente direttiva.

(20)

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto dei contratti nazionali per quegli aspetti che non sono da essa disciplinati.

(21)

Gli Stati membri dovrebbero restare competenti, conformemente al diritto dell'Unione, per l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva ai settori che non rientrano nel suo ambito di applicazione. Di conseguenza, gli Stati membri possono mantenere o introdurre una legislazione nazionale corrispondente alla presente direttiva, o a talune delle sue disposizioni, in materia di contratti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Ad esempio, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni corrispondenti per taluni contratti autonomi per singoli servizi turistici (quali l'affitto di case di villeggiatura) o per pacchetti e servizi turistici collegati offerti o agevolati, senza fini di lucro, a un gruppo limitato di viaggiatori e solo occasionalmente, o per pacchetti e servizi turistici collegati che coprono un arco di tempo inferiore a 24 ore e non includono l'alloggio.

(22)

La caratteristica principale di un pacchetto è che ci sia un professionista responsabile, in quanto organizzatore, della corretta esecuzione dell'intero pacchetto. Il professionista, tipicamente un'agenzia di viaggio tradizionale o un operatore online, dovrebbe poter agire in qualità di mero venditore o intermediario, liberandosi quindi della responsabilità di organizzatore, solo nei casi in cui un altro professionista agisca in quanto organizzatore del pacchetto. Il fatto che un professionista agisca da organizzatore di un dato pacchetto dovrebbe dipendere dal coinvolgimento del professionista nella creazione del pacchetto e non tanto da come il professionista descrive la sua attività commerciale. Nel valutare se un professionista sia un organizzatore o un venditore, non dovrebbe fare differenza il fatto che tale operatore agisca sul lato dell'offerta o si presenti come un agente che opera per il viaggiatore.

(23)

La direttiva 90/314/CEE ha lasciato agli Stati membri un margine di discrezionalità per stabilire se i venditori, gli organizzatori, o entrambi, siano responsabili della corretta esecuzione di un pacchetto. Tale flessibilità ha generato ambiguità in alcuni Stati membri circa il fatto che il professionista sia o meno responsabile dell'esecuzione dei pertinenti servizi turistici. Pertanto, è opportuno chiarire nella presente direttiva che gli organizzatori sono responsabili dell'esecuzione dei servizi turistici compresi nel contratto di pacchetto turistico, a meno che il diritto nazionale non preveda che siano responsabili sia l'organizzatore che il venditore.

(24)

Riguardo ai pacchetti, è opportuno che i venditori siano responsabili insieme all'organizzatore della comunicazione delle informazioni precontrattuali. Per agevolare la comunicazione, in particolare nei casi transfrontalieri, i viaggiatori dovrebbero poter contattare l'organizzatore anche tramite il venditore da cui hanno acquistato il pacchetto.

(25)

Il viaggiatore dovrebbe ricevere tutte le informazioni necessarie prima dell'acquisto di un pacchetto, sia questo venduto attraverso mezzi di comunicazione a distanza, in agenzia o con altri canali di distribuzione. Nel fornire tali informazioni, il professionista dovrebbe tenere in considerazione le esigenze specifiche dei viaggiatori particolarmente vulnerabili a motivo della loro età o infermità fisica che il professionista potrebbe ragionevolmente prevedere.

(26)

Le informazioni importanti, relative ad esempio alle caratteristiche principali dei servizi turistici o ai prezzi, fornite in messaggi pubblicitari sul sito dell'organizzatore o in opuscoli nell'ambito delle informazioni precontrattuali, dovrebbero essere vincolanti, salvo che l'organizzatore si riservi il diritto di modificare tali elementi e che le modifiche siano comunicate in modo chiaro, comprensibile ed evidente al viaggiatore prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico. Tuttavia, viste le nuove tecnologie della comunicazione, che consentono di effettuare facilmente aggiornamenti, non sussiste più la necessità di prevedere norme specifiche sugli opuscoli, mentre è opportuno garantire che le modifiche alle informazioni precontrattuali siano comunicate al viaggiatore. È poi opportuno che sia sempre possibile modificare le informazioni precontrattuali qualora espressamente concordato tra entrambe le parti del contratto di pacchetto turistico.

(27)

Gli obblighi d'informazione fissati nella presente direttiva sono esaustivi, pur facendo salvi quelli stabiliti dall'altra normativa vigente dell'Unione (5).

(28)

Gli organizzatori dovrebbero fornire informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di visti del paese di destinazione. Le informazioni circa i termini approssimativi per ottenere i visti possono essere fornite sotto forma di riferimento alle informazioni ufficiali del paese di destinazione.

(29)

Tenuto conto delle specificità dei contratti di pacchetto turistico, dovrebbero essere previsti i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, sia nella fase che precede sia in quella che segue l'inizio del pacchetto, in particolare qualora quest'ultimo non sia eseguito correttamente o cambino determinate circostanze.

(30)

Poiché i pacchetti sono spesso acquistati con largo anticipo rispetto alla loro esecuzione, si possono verificare eventi imprevedibili, per cui dovrebbe essere consentito al viaggiatore, a determinate condizioni, di trasferire un contratto di pacchetto turistico a un altro viaggiatore. In tali situazioni, l'organizzatore dovrebbe poter ricevere il rimborso delle spese sostenute, ad esempio se un sub-fornitore esige il pagamento di un diritto per la modifica del nome del viaggiatore o per la cancellazione di un biglietto di trasporto e l'emissione di un nuovo biglietto.

(31)

I viaggiatori dovrebbero poter risolvere il contratto di pacchetto turistico in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto, dietro pagamento di adeguate spese di risoluzione che tengano conto di risparmi e introiti previsti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. Dovrebbero inoltre avere il diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione qualora circostanze inevitabili e straordinarie abbiano un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto. Ciò può riguardare ad esempio conflitti armati, altri gravi problemi di sicurezza quali terrorismo, rischi significativi per la salute umana quali il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione del viaggio o calamità naturali come inondazioni, terremoti o condizioni meteorologiche che impediscono di viaggiare in modo sicuro verso la destinazione come stabilito nel contratto di pacchetto turistico.

(32)

In particolari situazioni l'organizzatore dovrebbe altresì essere autorizzato a risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto senza obbligo d'indennizzo, ad esempio se non è raggiunto il numero minimo di partecipanti e nella misura in cui tale possibilità sia stata prevista nel contratto. In tal caso, l'organizzatore dovrebbe rimborsare tutti i pagamenti effettuati in relazione al pacchetto.

(33)

In certi casi gli organizzatori dovrebbero essere autorizzati ad apportare unilateralmente modifiche al contratto di pacchetto turistico. I viaggiatori dovrebbero però avere il diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico se le modifiche proposte cambiano in maniera sostanziale una qualunque delle caratteristiche principali dei servizi turistici. Ciò può verificarsi ad esempio se diminuisce la qualità o il valore dei servizi turistici. Cambiamenti degli orari di partenza o arrivo indicati nel contratto di pacchetto turistico dovrebbero essere considerati sostanziali, ad esempio, qualora causino al viaggiatore disagi o spese aggiuntive notevoli, ad esempio riorganizzazioni del trasporto o dell'alloggio. Gli aumenti di prezzo dovrebbero essere possibili solo se si è verificata una modifica del costo del carburante o di altre fonti di energia per il trasporto dei passeggeri, delle tasse o dei diritti imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione dei servizi turistici ricompresi nel contratto di pacchetto turistico o dei tassi di cambio pertinenti per il pacchetto, e solo se il contratto prevede espressamente la possibilità di tale aumento del prezzo e stabilisce che il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo pari a una riduzione di tali costi. Se l'organizzatore propone un aumento del prezzo superiore all'8 % del prezzo totale, il viaggiatore dovrebbe essere autorizzato a risolvere il contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione.

(34)

È opportuno definire norme specifiche riguardo ai mezzi di ricorso in caso di esecuzione non conforme del contratto di pacchetto turistico. Il viaggiatore dovrebbe poter pretendere la soluzione dei problemi e, ove non possa essere prestata una parte significativa dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico, al viaggiatore dovrebbero essere offerti servizi alternativi adeguati. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore, questi dovrebbe poter ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie. In taluni casi non dovrebbe essere necessario specificare il termine, in particolare qualora sia necessario ovviare al difetto immediatamente. È il caso ad esempio in cui, a causa del ritardo di un autobus fornito dall'organizzatore, il viaggiatore sia costretto a servirsi di un taxi per poter prendere il suo volo. Al viaggiatore dovrebbero essere riconosciuti anche una riduzione del prezzo, la facoltà di risolvere il contratto di pacchetto turistico e/o il risarcimento dei danni. Il risarcimento dovrebbe coprire anche i danni morali, come il risarcimento per la perdita in termini di godimento del viaggio o della vacanza a causa di problemi sostanziali nell'esecuzione dei pertinenti servizi turistici. Il viaggiatore dovrebbe essere tenuto a informare l'organizzatore senza indebito ritardo, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico incluso nel contratto di pacchetto turistico. Una sua inadempienza in tal senso può essere presa in considerazione in sede di determinazione della riduzione del prezzo o del risarcimento danni appropriati laddove tale comunicazione avrebbe evitato o ridotto il danno.

(35)

Per garantire coerenza, è opportuno adeguare le disposizioni della presente direttiva alle convenzioni internazionali che regolano i servizi turistici e alla legislazione dell'Unione sui diritti dei passeggeri. Nei casi in cui sia responsabile dell'inadempimento o dell'inesatta esecuzione dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore dovrebbe poter invocare le limitazioni della responsabilità dei prestatori di servizi previste in convenzioni internazionali come la convenzione di Montreal del 1999 per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (6), la convenzione del 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) (7) e la convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio (8). Ove sia impossibile garantire il tempestivo ritorno del viaggiatore al luogo di partenza, a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, l'organizzatore dovrebbe sostenere il costo del necessario soggiorno dei viaggiatori per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore, salvo qualora tempi più lunghi siano previsti dalla normativa dell'Unione, vigente o futura, relativa ai diritti dei passeggeri.

(36)

La presente direttiva non dovrebbe incidere sui diritti dei viaggiatori di presentare denuncia tanto nell'ambito di questa come di altra normativa pertinente dell'Unione o convenzione internazionale, cosicché i viaggiatori continuino ad avere la possibilità di presentare denuncia all'organizzatore, al vettore o a qualunque altra parte responsabile o, se del caso, a più di una parte. Per evitare un risarcimento eccessivo, è opportuno chiarire che il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi della presente direttiva e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di altra normativa pertinente dell'Unione o convenzione internazionale dovrebbero essere detratti gli uni dagli altri. La responsabilità dell'organizzatore non dovrebbe pregiudicare il diritto di ottenere il risarcimento da terzi, compresi i fornitori di servizi.

(37)

Se il viaggiatore si trova in difficoltà durante il viaggio o la vacanza, l'organizzatore dovrebbe essere tenuto ad agire opportunamente per prestargli assistenza senza indebito ritardo, principalmente fornendo, se del caso, informazioni su aspetti come i servizi sanitari, le autorità locali e l'assistenza consolare, ma anche aiuto pratico, ad esempio riguardo alle comunicazioni a distanza e a servizi turistici alternativi.

(38)

Nella comunicazione del 18 marzo 2013 dal titolo «Protezione dei passeggeri in caso d'insolvenza di una compagnia aerea» la Commissione ha disposto misure per una migliore tutela dei viaggiatori nel caso d'insolvenza di una compagnia aerea, tra le quali una migliore applicazione del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e del regolamento (CE) n. 1008/2008, e l'impegno ad avviare un dialogo con l'industria e altri portatori di interessi; ove dette misure non fossero sufficienti, potrebbe essere contemplata una misura legislativa. Tale comunicazione riguarda l'acquisto di una singola componente, vale a dire i servizi di trasporto aereo, e non risolve pertanto la questione della protezione in caso d'insolvenza in relazione ai pacchetti turistici e ad altri servizi turistici collegati.

(39)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i viaggiatori che acquistano un pacchetto siano pienamente protetti in caso d'insolvenza dell'organizzatore. Gli Stati membri in cui sono stabiliti gli organizzatori dovrebbero garantire che essi forniscano una garanzia per il rimborso di tutte le somme pagate da o per conto dei viaggiatori e, nella misura in cui un pacchetto include il trasporto di passeggeri, per il rimpatrio dei passeggeri in caso d'insolvenza degli organizzatori. Tuttavia, dovrebbe essere possibile offrire ai viaggiatori la continuazione del pacchetto. Pur mantenendo la discrezionalità sul modo in cui disporre la protezione in caso d'insolvenza, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la protezione sia efficace. L'efficacia implica che la protezione sia disponibile non appena, in conseguenza di problemi di liquidità dell'organizzatore, i servizi turistici non possono o non potranno essere eseguiti o potranno essere eseguiti solo in parte o quando i prestatori di servizi richiedano ai viaggiatori di sostenerne i costi. Gli Stati membri dovrebbero poter esigere che gli organizzatori forniscano ai viaggiatori un certificato che attesti il diritto conferito loro di appellarsi direttamente al fornitore di protezione in caso d'insolvenza.

(40)

Affinché la protezione in caso d'insolvenza sia efficace, essa dovrebbe coprire l'importo prevedibile dei pagamenti che hanno subito le conseguenze dell'insolvenza di un organizzatore e, se applicabile, il costo prevedibile per i rimpatri. Ciò significa che la protezione dovrebbe essere sufficiente a coprire tutti i prevedibili pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori riguardo a pacchetti in alta stagione, tenendo conto del lasso di tempo che intercorre tra il ricevimento di tali pagamenti e il completamento del viaggio o della vacanza, nonché, se applicabile, il costo prevedibile per i rimpatri. Ciò implica, in genere, che la garanzia deve coprire una percentuale sufficientemente elevata del fatturato dell'organizzatore relativo ai pacchetti e può dipendere da fattori quali il tipo di pacchetti venduti, compresi il mezzo di trasporto, la destinazione del viaggio e le eventuali restrizioni giuridiche o gli impegni dell'organizzatore riguardanti gli importi degli anticipi che può accettare e il relativo calendario prima dell'inizio del pacchetto. Considerando che la necessaria copertura può essere calcolata sulla base dei dati commerciali più recenti, ad esempio il fatturato realizzato nel corso dell'ultimo esercizio finanziario, gli organizzatori dovrebbero essere obbligati ad adeguare la protezione in caso d'insolvenza nell'ipotesi di aumento dei rischi, compreso un aumento consistente nella vendita di pacchetti. Tuttavia, un'efficace protezione in caso d'insolvenza non dovrebbe tenere conto di rischi estremamente remoti come, ad esempio, l'insolvenza simultanea di vari organizzatori principali, laddove così facendo si inciderebbe in misura sproporzionata sui costi della protezione, pregiudicandone l'efficacia. In tal caso la garanzia di rimborso può essere limitata.

(41)

In considerazione delle disparità nel diritto e nella prassi nazionale per quanto riguarda le parti di un contratto di pacchetto turistico e il ricevimento di pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori, dovrebbe essere consentito agli Stati membri di esigere che anche i venditori sottoscrivano una protezione in caso d'insolvenza.

(42)

Conformemente alla direttiva 2006/123/CE, è opportuno stabilire regole per evitare obblighi di protezione in caso d'insolvenza che costituiscano un ostacolo alla libera circolazione dei servizi e alla libertà di stabilimento. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a riconoscere la protezione in caso d'insolvenza dettata dal diritto dello Stato membro di stabilimento. Per facilitare la cooperazione amministrativa e il controllo degli organizzatori e, se applicabile, dei venditori che operano in vari Stati membri con riguardo alla protezione in caso d'insolvenza, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a designare punti centrali di contatto.

(43)

I professionisti che agevolano servizi turistici collegati dovrebbero essere obbligati a informare i viaggiatori che non stanno acquistando un pacchetto e che i singoli fornitori di servizi turistici sono i soli responsabili della corretta esecuzione dei loro contratti. I professionisti che agevolano servizi turistici collegati dovrebbero, inoltre, essere tenuti a fornire la protezione in caso d'insolvenza per il rimborso dei pagamenti che essi ricevono e, nella misura in cui essi sono responsabili del trasporto di passeggeri, per il rimpatrio dei viaggiatori, e dovrebbero informare i viaggiatori di conseguenza. I professionisti responsabili dell'esecuzione dei singoli contratti che fanno parte di un servizio turistico collegato sono soggetti alla legislazione generale e settoriale dell'Unione in materia di protezione dei consumatori.

(44)

Nel definire le norme relative ai regimi di protezione in caso d'insolvenza in ordine ai pacchetti e ai servizi turistici collegati, agli Stati membri non dovrebbe essere preclusa la possibilità di tener conto della situazione specifica di imprese più piccole, purché sia garantito lo stesso livello di tutela per i viaggiatori.

(45)

I viaggiatori dovrebbero essere tutelati in relazione a errori intervenuti nel processo di prenotazione di pacchetti e di servizi turistici collegati.

(46)

Dovrebbe essere confermato che i viaggiatori non possono rinunciare ai diritti di cui godono in forza della presente direttiva e che gli organizzatori o i professionisti che agevolano servizi turistici collegati non possono eludere i loro obblighi pretendendo di agire meramente in qualità di fornitori di servizi turistici o di intermediari o ad altro titolo.

(47)

Gli Stati membri dovrebbero fissare le norme sulle sanzioni da irrogare per le violazioni delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva e garantirne l'attuazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(48)

L'adozione della presente direttiva rende necessario l'adeguamento di alcuni atti legislativi dell'Unione in materia di tutela dei consumatori. Si dovrebbe in particolare chiarire che il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) si applica alle violazioni della presente direttiva. Inoltre, tenuto conto del fatto che la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) non si applica, nella sua forma attuale, ai contratti disciplinati dalla direttiva 90/314/CEE, è necessario modificare la direttiva 2011/83/UE per far sì che si continui ad applicare a singoli servizi turistici che fanno parte di un servizio turistico collegato, a condizione che tali singoli servizi non siano altrimenti esclusi dall'ambito d'applicazione della direttiva 2011/83/UE e che alcuni diritti dei consumatori in essa previsti si applichino anche ai pacchetti.

(49)

La presente direttiva lascia impregiudicate le norme relative alla protezione dei dati personali previste dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e le norme dell'Unione in materia di diritto internazionale privato, compreso il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(50)

È opportuno chiarire che i requisiti normativi della presente direttiva sulla protezione in caso d'insolvenza e sulle informazioni relative ai servizi turistici collegati dovrebbero applicarsi anche ai professionisti non stabiliti in uno Stato membro che, con qualsiasi mezzo, dirigono le loro attività, ai sensi del regolamento (CE) n. 593/2008 e del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), verso uno o più Stati membri.

(51)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire contribuire al buon funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello di protezione dei consumatori elevato e quanto uniforme possibile, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della sua portata, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(52)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva rispetta la libertà d'impresa riconosciuta dall'articolo 16 della Carta, garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori nell'Unione, come previsto dall'articolo 38 della Carta stessa.

(53)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (15), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(54)

La direttiva 90/314/EEC dovrebbe pertanto essere abrogata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E LIVELLO DI ARMONIZZAZIONE

Articolo 1

Oggetto

Scopo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato e il più uniforme possibile di protezione dei consumatori, mediante il ravvicinamento di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti tra viaggiatori e professionisti relativi a pacchetti turistici e servizi turistici collegati.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

1.   La presente direttiva si applica ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati agevolati da professionisti a viaggiatori

2.   La presente direttiva non si applica a:

a)

pacchetti e servizi turistici collegati che si estendono su un periodo inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento;

b)

pacchetti offerti e servizi turistici collegati agevolati occasionalmente e senza fini di lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori;

c)

pacchetti e servizi turistici collegati acquistati in base a un accordo generale per l'organizzazione di viaggi di natura professionale tra un professionista e un'altra persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.

3.   La presente direttiva non pregiudica il diritto contrattuale nazionale generale, quali le norme sulla validità, formazione o efficacia di un contratto, nella misura in cui gli aspetti relativi al diritto contrattuale generale non sono disciplinati dalla presente direttiva.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

1)

«servizio turistico»:

a)

il trasporto di passeggeri;

b)

l'alloggio non facente intrinsecamente parte del trasporto di passeggeri e non a fini residenziali;

c)

il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi dell'articolo 3, punto 11), della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16) oppure di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

d)

qualunque altro servizio turistico non facente intrinsecamente parte di un servizio turistico ai sensi delle lettere a), b) o c);

2)

«pacchetto», la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se:

a)

tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un unico contratto per tutti i servizi; oppure

b)

indipendentemente dal fatto che siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, tali servizi sono:

i)

acquistati presso un unico punto vendita e tali servizi sono stati selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;

ii)

offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;

iii)

pubblicizzati o venduti sotto la denominazione «pacchetto» o denominazione analoga;

iv)

combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista autorizza il viaggiatore a scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici; o

v)

acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più altri professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti è concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

Una combinazione di servizi turistici in cui sono combinati non più di uno dei tipi di servizi turistici di cui al punto 1), lettere a), b) o c), con uno o più dei servizi turistici di cui al punto 1), lettera d), non è un pacchetto se questi ultimi servizi:

a)

non rappresentano una parte sostanziale del valore della combinazione, non sono pubblicizzati come e non rappresentano altrimenti un elemento essenziale della combinazione; oppure

b)

sono selezionati e acquistati solo dopo l'inizio dell'esecuzione di un servizio turistico di cui al punto 1), lettere a), b) o c);

3)

«contratto di pacchetto turistico», il contratto relativo all'intero pacchetto oppure, se il pacchetto è fornito in base a contratti distinti, tutti i contratti riguardanti i servizi turistici inclusi nel pacchetto;

4)

«inizio del pacchetto», l'inizio dell'esecuzione dei servizi turistici inclusi nel pacchetto;

5)

«servizio turistico collegato», almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola:

a)

al momento di un'unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori; oppure

b)

l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando un contratto con quest'altro professionista è concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

Qualora siano acquistati non più di uno dei tipi di servizi turistici di cui al punto 1), lettere a), b) o c), e uno o più dei servizi turistici di cui al punto 1), lettera d), essi non costituiscono un servizio turistico collegato se questi ultimi servizi non rappresentano una porzione significativa del valore combinato dei servizi e non sono pubblicizzati come un elemento essenziale del viaggio o della vacanza e non ne costituiscono, comunque, un elemento essenziale;

6)

«viaggiatore», chiunque intende concludere un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell'ambito di applicazione della presente direttiva;

7)

«professionista», qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della presente direttiva, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici;

8)

«organizzatore», un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite un altro professionista o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente al punto 2), lettera b), punto v);

9)

«venditore», il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;

10)

«stabilimento», lo stabilimento definito all'articolo 4, punto 5), della direttiva 2006/123/CE;

11)

«supporto durevole», ogni strumento che permetta al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consenta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

12)

«circostanze inevitabili e straordinarie», una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;

13)

«difetto di conformità», un inadempimento o un'inesatta esecuzione dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;

14)

«minore», persona di età inferiore ai 18 anni;

15)

«punto vendita», qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, comprensivo di servizio telefonico;

16)

«rimpatrio», il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.

Articolo 4

Livello di armonizzazione

Salvo che la presente direttiva disponga altrimenti, gli Stati membri non mantengono o introducono nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al viaggiatore un livello di tutela diverso.

CAPO II

OBBLIGO D'INFORMAZIONE E CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO

Articolo 5

Informazioni precontrattuali

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto di pacchetto turistico o da un'offerta corrispondente, l'organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest'ultimo, forniscano al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato I, parte A o parte B e, se applicabili al pacchetto, le seguenti informazioni:

a)

le caratteristiche principali dei servizi turistici:

i)

destinazione o destinazioni del viaggio, itinerario e periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti comprese;

ii)

mezzi, caratteristiche e categorie di trasporto, luoghi, date e orari di partenza e ritorno, durata e località di sosta intermedia e coincidenze.

Nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno;

iii)

ubicazione, caratteristiche principali e, ove applicabile, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;

iv)

i pasti forniti (meal plan);

v)

visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;

vi)

qualora non risulti evidente dal contesto, il fatto che uno qualunque dei servizi turistici sarà prestato al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso e ove possibile, le dimensioni approssimative del gruppo;

vii)

ove il beneficio che il viaggiatore trae da altri servizi turistici dipenda da un'efficace comunicazione orale, lingua in cui saranno prestati tali servizi; e

viii)

se il viaggio o la vacanza sono in linea di massima idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;

b)

la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e, ove applicabile, del venditore, i loro recapiti telefonici e, ove applicabile, indirizzi di posta elettronica;

c)

il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e, ove applicabili, tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;

d)

le modalità di pagamento, compreso l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;

e)

il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;

f)

le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione;

g)

informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di risolvere il contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di risoluzione, o, se applicabili, le spese di risoluzione standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1;

h)

informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di annullamento del contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso.

Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l'organizzatore e, se del caso, il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di cui all'allegato I, parte B, e le informazioni di cui alle lettere da a) ad h), del primo comma.

2.   Con riferimento ai pacchetti definiti all'articolo 3, punto 2), lettera b), punto v), l'organizzatore e il professionista a cui sono trasmessi i dati garantiscono che ciascuno di essi fornisca, prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta corrispondente, le informazioni elencate alle lettere da a) ad h) del primo comma del paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui esse sono pertinenti per i rispettivi servizi turistici da essi offerti. Contemporaneamente, l'organizzatore fornisce anche le informazioni standard attraverso il modulo di cui all'allegato I, parte C.

3.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono presentate in modo chiaro, comprensibile ed evidente. Nel caso in cui tali informazioni sono fornite per iscritto, esse devono essere leggibili.

Articolo 6

Carattere vincolante delle informazioni precontrattuali e conclusione del contratto di pacchetto turistico

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni fornite al viaggiatore ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettere a), c), d), e) e g), formino parte integrante del contratto di pacchetto turistico e non possano essere modificate salvo accordo esplicito delle parti contraenti. L'organizzatore e, se del caso, il venditore comunicano al viaggiatore tutte le modifiche delle informazioni precontrattuali in modo chiaro ed evidente prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.

2.   Se l'organizzatore e, se del caso, il venditore non hanno ottemperato agli obblighi in materia di informazione sulle imposte, sui diritti o su altri costi aggiuntivi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera c), prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico, il viaggiatore non è tenuto al pagamento di tali costi.

Articolo 7

Contenuto del contratto di pacchetto turistico e documenti da fornire prima dell'inizio del pacchetto

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i contratti di pacchetto turistico siano formulati in un linguaggio semplice e comprensibile e, ove abbiano forma scritta, leggibile. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o successivamente a essa senza indebito ritardo, l'organizzatore o il venditore fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole. Il viaggiatore ha diritto di chiedere una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.

Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo 2, punto 8, della direttiva 2011/83/UE una copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico è fornito al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.

2.   Il contratto di pacchetto turistico o la sua conferma riportano l'intero contenuto dell'accordo che contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) ad h), nonché le seguenti informazioni:

a)

le richieste specifiche del viaggiatore accettate dall'organizzatore;

b)

l'informazione che l'organizzatore:

i)

è responsabile dell'esatta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto ai sensi dell'articolo 13; ed

ii)

è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà ai sensi dell'articolo 16;

c)

il nome e i recapiti, compreso l'indirizzo geografico, dell'organismo incaricato della protezione in caso d'insolvenza e, se del caso, il nome dell'autorità competente designata dallo Stato membro interessato a tal fine e i suoi recapiti;

d)

il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica e, se applicabile, il numero di fax del rappresentante locale dell'organizzatore, di un punto di contatto o di un altro servizio che consenta al viaggiatore di contattare rapidamente l'organizzatore e di comunicare efficacemente con lui per chiedere assistenza ove il viaggiatore si trovi in difficoltà o di rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformità riscontrati durante l'esecuzione del pacchetto;

e)

il fatto che il viaggiatore sia tenuto a comunicare eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione del pacchetto ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2;

f)

nel caso di minori, non accompagnati da un genitore o altra persona autorizzata, che viaggiano in base a un contratto di pacchetto turistico che include l'alloggio, le informazioni che consentano di stabilire un contatto diretto con il minore o il responsabile del minore nel suo luogo di soggiorno;

g)

informazioni riguardo alle esistenti procedure interne di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie («ADR») ai sensi della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18) e, se applicabile, all'organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

h)

informazioni sul diritto del viaggiatore di cedere il contratto a un altro viaggiatore ai sensi dell'articolo 9.

3.   Con riferimento ai pacchetti definiti all'articolo 3, punto 2), lettera b), punto v), il professionista a cui i dati sono trasmessi informa l'organizzatore della conclusione del contratto che porterà alla creazione di un pacchetto. Il professionista fornisce all'organizzatore le informazioni necessarie ad adempiere i suoi obblighi di organizzatore.

Non appena è informato del fatto che un pacchetto è stato creato, l'organizzatore fornisce al viaggiatore le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) ad h) su un supporto durevole.

4.   Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono presentate in modo chiaro, comprensibile ed evidente.

5.   In tempo utile prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore fornisce al viaggiatore le ricevute, i buoni e i biglietti necessari, le informazioni sull'orario della partenza previsto e, se applicabile, il termine ultimo per l'accettazione nonché gli orari previsti delle soste intermedie, delle coincidenze e dell'arrivo.

Articolo 8

Onere della prova

L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui al presente capo incombe al professionista.

CAPO III

MODIFICHE AL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELL'INIZIO DEL PACCHETTO

Articolo 9

Cessione del contratto di pacchetto turistico a un altro viaggiatore

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il viaggiatore, previo ragionevole preavviso dato all'organizzatore su un supporto durevole prima dell'inizio del pacchetto, possa cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni a esso applicabili. Un preavviso dato al più tardi sette giorni prima dell'inizio del pacchetto è in ogni caso ritenuto ragionevole.

2.   Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi risultanti da tale cessione. L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione. Tali costi non sono irragionevoli e non eccedono le spese realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico.

3.   L'organizzatore fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto di pacchetto turistico.

Articolo 10

Revisione del prezzo

1.   Gli Stati membri assicurano che, successivamente alla conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possano essere aumentati soltanto qualora il contratto riservi espressamente tale possibilità e precisi che il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo a norma del paragrafo 4. In tal caso, il contratto di pacchetto turistico precisa come devono essere calcolate le revisioni del prezzo. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:

a)

il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;

b)

il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di soggiorno, le tasse di atterraggio, di sbarco e d'imbarco nei porti e aeroporti, oppure

c)

i tassi di cambio pertinenti per il pacchetto.

2.   Se l'aumento di prezzo di cui al paragrafo 1 del presente articolo eccede l'8 % del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l'articolo 11, paragrafi da 2 a 5.

3.   Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo se l'organizzatore lo comunica al viaggiatore in modo chiaro e comprensibile, unitamente alla giustificazione di tale aumento e un calcolo su un supporto durevole almeno venti giorni prima dell'inizio del pacchetto.

4.   Se il contratto di pacchetto turistico prevede la possibilità di un aumento dei prezzi, il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo corrispondente a una diminuzione dei costi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), che ha luogo dopo la conclusione del contratto prima dell'inizio del pacchetto.

5.   In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore. Su richiesta del viaggiatore, l'organizzatore è tenuto a fornire la prova di tali spese amministrative.

Articolo 11

Modifica di altre condizioni del contratto di pacchetto turistico

1.   Gli Stati membri assicurano che, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore non possa unilateralmente modificare le condizioni del contratto di pacchetto turistico diverse dal prezzo ai sensi dell'articolo 10, salvo che:

a)

l'organizzatore si sia riservato tale diritto nel contratto;

b)

la modifica sia di scarsa importanza; e

c)

l'organizzatore dia notizia della modifica al viaggiatore in modo chiaro, comprensibile ed evidente su un supporto durevole.

2.   Qualora, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore sia costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a), o non possa soddisfare le richieste specifiche di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), oppure proponga di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8 % ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'organizzatore, può:

a)

accettare la modifica proposta; oppure

b)

risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione.

Se risolve il contratto di pacchetto turistico, il viaggiatore può accettare un pacchetto sostitutivo, ove applicabile, di qualità equivalente o superiore, laddove quest'ultimo sia offerto dall'organizzatore.

3.   L'organizzatore informa senza indebito ritardo il viaggiatore in modo chiaro, comprensibile ed evidente su un supporto durevole:

a)

delle modifiche proposte di cui al paragrafo 2 e, se del caso, a norma del paragrafo 4, della loro incidenza sul prezzo del pacchetto;

b)

di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l'organizzatore della sua decisione a norma del paragrafo 2;

c)

delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b), conformemente al diritto nazionale applicabile; e

d)

ove applicabile, del pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.

4.   Qualora le modifiche del contratto di pacchetto turistico di cui al paragrafo 2, primo comma, o del pacchetto sostitutivo di cui al paragrafo 2, secondo comma, comportino un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.

5.   In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico ai sensi del paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente articolo e qualora il viaggiatore non accetti un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore. L'articolo 14, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, si applica mutatis mutandis.

Articolo 12

Risoluzione del contratto di pacchetto turistico e diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto

1.   Gli Stati membri assicurano che il viaggiatore possa risolvere il contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico da parte del viaggiatore ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore può essere tenuto a pagare all'organizzatore spese di risoluzione adeguate e giustificabili. Il contratto di pacchetto turistico può specificare spese di risoluzione standard ragionevoli, calcolate in base al momento della risoluzione del contratto prima dell'inizio del pacchetto e ai risparmi e agli introiti previsti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. In assenza di spese di risoluzione standard, l'importo delle spese di risoluzione corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi e degli introiti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. Su richiesta del viaggiatore l'organizzatore fornisce una motivazione dell'importo delle spese di risoluzione.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

3.   L'organizzatore può risolvere il contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

a)

il numero di persone registrate per il pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica la risoluzione del contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto ma non più tardi:

i)

di 20 giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni;

ii)

di sette giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni;

iii)

di 48 ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;

oppure

b)

l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica la risoluzione del medesimo al viaggiatore senza indebito ritardo prima dell'inizio del pacchetto.

4.   L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei paragrafi 2 e 3 oppure, con riguardo al paragrafo 1, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le opportune spese di risoluzione. Tali rimborsi sono effettuati al viaggiatore senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto di pacchetto turistico.

5.   Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, gli Stati membri possono prevedere nel diritto nazionale che il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di 14 giorni senza fornire alcuna motivazione.

CAPO IV

ESECUZIONE DEL PACCHETTO

Articolo 13

Responsabilità dell'esecuzione del pacchetto

1.   Gli Stati membri provvedono affinché sia ritenuto responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico l'organizzatore, indipendentemente dal fatto che tali servizi debbano essere prestati dall'organizzatore o da altri fornitori di servizi turistici.

Gli Stati membri possono mantenere o introdurre nel diritto nazionale disposizioni in base alle quali il venditore è altresì ritenuto responsabile dell'esecuzione del pacchetto. In tal caso le disposizioni dell'articolo 7 e del capo III, del presente capo e del capo V che sono applicabili all'organizzatore si applicano mutatis mutandis anche al venditore.

2.   Il viaggiatore informa l'organizzatore senza indebito ritardo, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.

3.   Ove uno dei servizi turistici non sia eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò:

a)

risulti impossibile; oppure

b)

implichi costi sproporzionati, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto.

Se l'organizzatore, conformemente al primo comma, lettera a) o b), del presente paragrafo, non pone rimedio al difetto di conformità, si applica l'articolo 14.

4.   Fatte salve le eccezioni di cui al paragrafo 3, se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie. Se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.

5.   Qualora una parte sostanziale dei servizi turistici non possa essere fornita secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile, equivalente o superiore rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l'esecuzione del pacchetto possa continuare, anche quando il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non è svolto come concordato.

Qualora le soluzioni alternative proposte comportino un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore concede al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo.

Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.

6.   Qualora un difetto di conformità incida in misura significativa sull'esecuzione del pacchetto e l'organizzatore non vi abbia posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore, il viaggiatore può risolvere il contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione e, se del caso, chiedere, ai sensi dell'articolo 14, una riduzione del prezzo e/o il risarcimento dei danni.

Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, ai sensi del paragrafo 5, terzo comma, del presente articolo, al viaggiatore sono riconosciuti, se del caso, una riduzione del prezzo e/o il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 14, senza risoluzione del contratto di pacchetto turistico.

Se il pacchetto comprende il trasporto dei passeggeri, nei casi di cui al primo e secondo comma, l'organizzatore provvede anche al rimpatrio del viaggiatore con un trasporto equivalente senza indebito ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.

7.   Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, l'organizzatore sostiene i costi dell'alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore. Laddove nella normativa dell'Unione relativa ai diritti dei passeggeri applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto siano previsti tempi più lunghi per il ritorno del viaggiatore, si applicano tali periodi.

8.   La limitazione dei costi di cui al paragrafo 7 del presente articolo non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, né ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l'organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell'inizio del pacchetto. L'organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità a norma del paragrafo 7 del presente articolo qualora il pertinente fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell'Unione applicabile.

Articolo 14

Riduzione del prezzo e risarcimento dei danni

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il viaggiatore abbia diritto a un'adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l'organizzatore dimostri che tale difetto di conformità è imputabile al viaggiatore.

2.   Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore il risarcimento adeguato per qualunque danno che possa aver subito in conseguenza di un difetto di conformità. Il risarcimento è effettuato senza indebito ritardo.

3.   Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l'organizzatore dimostra che il difetto di conformità:

a)

è imputabile al viaggiatore;

b)

è imputabile a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile; oppure

c)

è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.

4.   Nella misura in cui convenzioni internazionali che vincolano l'Unione limitano la portata dell'indennizzo o le condizioni a cui è dovuto da un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto, all'organizzatore si applicano le stesse limitazioni. Nella misura in cui convenzioni internazionali che non vincolano l'Unione limitano l'indennizzo dovuto da un fornitore di servizi, gli Stati membri hanno la facoltà di limitare di conseguenza l'indennizzo dovuto dall'organizzatore. In altri casi, il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione dell'indennizzo dovuto dall'organizzatore, purché tale limitazione non si applichi ai danni alla persona o a quelli causati intenzionalmente o per colpa, e non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.

5.   Qualunque diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo ai sensi della presente direttiva non pregiudica i diritti dei viaggiatori previsti dal regolamento (CE) n. 261/2004, dal regolamento (CE) n. 1371/2007, dal regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), dal regolamento (UE) n. 1177/2010 e dal regolamento (UE) n. 181/2011 nonché dalle convenzioni internazionali. Il viaggiatore ha diritto di presentare denuncia a norma della presente direttiva e dei citati regolamenti e convenzioni internazionali. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi della presente direttiva e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di detti regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri per evitare un risarcimento eccessivo.

6.   Il periodo di prescrizione per presentare denuncia ai sensi del presente articolo non può essere inferiore a due anni.

Articolo 15

Possibilità di contattare l'organizzatore tramite il venditore

Fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri assicurano che il viaggiatore possa indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l'ha acquistato. Il venditore inoltra senza indebito ritardo tali messaggi, richieste o reclami all'organizzatore.

Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al primo comma è considerata data di ricezione anche per l'organizzatore.

Articolo 16

Obbligo di prestare assistenza

Gli Stati membri assicurano che l'organizzatore presti adeguata assistenza senza indebito ritardo al viaggiatore che si trovi in difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 13, paragrafo 7, in particolare:

a)

fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare; e

b)

assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.

L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa. Il predetto costo non supera in alcun caso le spese effettivamente sostenute dall'organizzatore.

CAPO V

PROTEZIONE IN CASO D'INSOLVENZA

Articolo 17

Efficacia e portata della protezione in caso d'insolvenza

1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organizzatori stabiliti sul loro territorio forniscano una garanzia per il rimborso di tutte le somme pagate da o per conto dei viaggiatori nella misura in cui i servizi pertinenti non sono eseguiti a causa dello stato di insolvenza dell'organizzatore. Se nel contratto di pacchetto turistico è incluso il trasporto di passeggeri, gli organizzatori forniscono una garanzia anche per il rimpatrio dei viaggiatori. Può essere offerta la continuazione del pacchetto.

Gli organizzatori non stabiliti in uno Stato membro che vendono o offrono in vendita pacchetti in uno Stato membro o che, con qualsiasi mezzo, dirigono tali attività verso uno Stato membro sono obbligati a fornire una garanzia ai sensi del diritto di tale Stato membro.

2.   La garanzia di cui al paragrafo 1 è effettiva e copre costi ragionevolmente prevedibili. Essa copre gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza dell'organizzatore.

3.   I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d'insolvenza dell'organizzatore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito l'organismo incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza.

4.   Qualora l'esecuzione del pacchetto sia compromessa dall'insolvenza dell'organizzatore, la garanzia è disponibile gratuitamente per assicurare i rimpatri e, se necessario, il finanziamento dell'alloggio prima del rimpatrio.

5.   Per i servizi turistici che non sono stati effettuati, i rimborsi sono corrisposti senza indebito ritardo previa richiesta del viaggiatore.

Articolo 18

Riconoscimento reciproco della protezione in caso d'insolvenza e cooperazione amministrativa

1.   Gli Stati membri riconoscono conforme alle loro misure nazionali che recepiscono l'articolo 17 qualunque protezione in caso d'insolvenza che un organizzatore fornisca conformemente a tali misure dello Stato membro in cui è stabilito.

2.   Gli Stati membri designano punti di contatto centrali per agevolare la cooperazione amministrativa e il controllo degli organizzatori operanti in Stati membri diversi. Essi comunicano i recapiti di tali punti di contatto a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione.

3.   I punti di contatto centrali mettono a disposizione dei loro omologhi tutte le informazioni necessarie riguardo ai rispettivi obblighi nazionali in materia di protezione in caso d'insolvenza e all'identità della o delle entità incaricate di fornire tale protezione per specifici organizzatori stabiliti sul loro territorio. Tali punti di contatto si autorizzano reciprocamente l'accesso a qualunque registro disponibile in cui sono elencati gli organizzatori che si conformano all'obbligo di protezione in caso d'insolvenza. Tali registri sono accessibili al pubblico, anche online.

4.   Uno Stato membro che nutra dubbi sulle misure di protezione in caso d'insolvenza di un organizzatore chiede chiarimenti allo Stato membro di stabilimento dell'organizzatore. Gli Stati membri rispondono alle richieste di altri Stati membri il più rapidamente possibile tenendo in considerazione l'urgenza e la complessità della questione. In ogni caso una prima risposta è fornita entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

CAPO VI

SERVIZI TURISTICI COLLEGATI

Articolo 19

Obblighi di protezione in caso d'insolvenza e d'informazione in relazione ai servizi turistici collegati

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti che agevolano servizi turistici collegati forniscano una garanzia per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevano dai viaggiatori nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza dei professionisti. Se tali professionisti sono il soggetto responsabile del trasporto dei passeggeri, la garanzia copre anche il rimpatrio del viaggiatore. L'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafi da 2 a 5, e l'articolo 18 si applicano mutatis mutandis.

2.   Prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto che porti alla creazione di un servizio turistico collegato o di una corrispondente offerta, il professionista che agevola servizi turistici collegati, anche nei casi in cui egli non sia stabilito in uno Stato membro ma, con qualsiasi mezzo, diriga tali attività verso uno Stato membro, dichiara in modo chiaro, comprensibile ed evidente che il viaggiatore:

a)

non potrà invocare nessuno dei diritti che si applicano esclusivamente ai pacchetti ai sensi della presente direttiva e che ciascun fornitore di servizi sarà il solo responsabile dell'esatta esecuzione contrattuale del suo servizio; e

b)

potrà invocare la protezione in caso d'insolvenza ai sensi del paragrafo 1.

Al fine di conformarsi al presente paragrafo, il professionista che agevola un servizio turistico collegato fornisce al viaggiatore tali informazioni mediante il modulo informativo standard pertinente di cui all'allegato II oppure, qualora lo specifico tipo di servizi turistici collegati non sia contemplato da nessuno dei moduli previsti in tale allegato, fornisce le informazioni ivi contenute.

3.   Qualora il professionista che agevola servizi turistici collegati non abbia rispettato gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, si applicano i diritti e gli obblighi previsti dagli articoli 9 e 12 e dal capo IV in relazione ai servizi turistici inclusi nel servizio turistico collegato.

4.   Se un servizio turistico collegato è il risultato della stipula di un contratto tra un viaggiatore e un professionista che non agevola il servizio turistico collegato, tale professionista informa il professionista che agevola il servizio turistico collegato della stipula del pertinente contratto.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 20

Obblighi specifici del venditore quando l'organizzatore è stabilito fuori dallo Spazio economico europeo

Fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, qualora l'organizzatore sia stabilito al di fuori dello Spazio economico europeo, il venditore stabilito in uno Stato membro è soggetto agli obblighi previsti per gli organizzatori ai capi IV e V, salvo qualora il venditore fornisca la prova che l'organizzatore si conforma alle norme contenute in tali capi.

Articolo 21

Responsabilità in caso di errore di prenotazione

Gli Stati membri provvedono affinché un professionista sia ritenuto responsabile degli errori dovuti a difetti tecnici nel sistema di prenotazione che gli siano imputabili e, qualora il professionista abbia accettato di organizzare la prenotazione di un pacchetto o di servizi turistici che rientrano in servizi turistici collegati, degli errori commessi durante il processo di prenotazione.

Un professionista non è ritenuto responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.

Articolo 22

Diritto ad azioni di regresso

Qualora l'organizzatore o il venditore a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, o dell'articolo 20, versi un indennizzo, conceda una riduzione di prezzo od ottemperi ad altri suoi obblighi ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono all'organizzatore o venditore il diritto di regresso nei confronti di terzi che abbiano contribuito all'evento da cui sono derivati l'indennizzo, la riduzione del prezzo o gli altri obblighi in questione.

Articolo 23

Carattere imperativo della direttiva

1.   La dichiarazione che un organizzatore di un pacchetto o un professionista che agevola un servizio turistico collegato agisce esclusivamente in qualità di fornitore di un servizio turistico, d'intermediario o a qualunque altro titolo, o che un pacchetto o un servizio turistico collegato non costituisce un pacchetto o un servizio turistico collegato non esonera gli organizzatori o i professionisti dagli obblighi imposti loro dalla presente direttiva.

2.   I viaggiatori non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle norme nazionali che recepiscono la presente direttiva.

3.   Eventuali clausole contrattuali o dichiarazioni del viaggiatore che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalla presente direttiva o il cui scopo sia eludere l'applicazione della presente direttiva non vincolano il viaggiatore.

Articolo 24

Applicazione

Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva.

Articolo 25

Sanzioni

Gli Stati membri fissano le disposizioni relative alle sanzioni applicabili a violazioni di disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 26

Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame

Entro il 1o gennaio 2019 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle disposizioni della presente direttiva che si applicano a prenotazioni online effettuate in diversi punti vendita e alla qualifica di tali prenotazioni quali pacchetti, servizi turistici collegati o servizi turistici autonomi, in particolare sulla definizione di pacchetto di cui all'articolo 3, punto 2, lettera b), punto v), e sull'eventuale opportunità di adattare o ampliare tale definizione.

Entro il 1o gennaio 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale sull'applicazione della presente direttiva.

Se del caso, le relazioni di cui al primo e secondo comma sono corredate di proposte legislative.

Articolo 27

Modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2011/83/UE

1.   Il punto 5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004 è sostituito dal seguente:

«5.

Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio (21)

2.   L'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2011/83/UE è sostituito dal seguente:

«g)

di pacchetti definiti all'articolo 3, punto 2), della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio (22).

L'articolo 6, paragrafo 7, l'articolo 8, paragrafi 2 e 6, gli articoli 19, 21 e 22 della presente direttiva si applicano mutatis mutandis ai pacchetti definiti all'articolo 3, punto 2), della direttiva (UE) 2015/2302 in relazione ai viaggiatori definiti all'articolo 3, punto 6), di detta direttiva.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o gennaio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2.   Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2018.

3.   Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 29

Abrogazione

La direttiva 90/314/CEE è abrogata con effetto dal 1o luglio 2018.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 30

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 31

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 25 novembre 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  GU C 170 del 5.6.2014, pag. 73.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 18 settembre 2015 (GU C 360 del 30.10.2015, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Direttiva 90/314/CEE, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso» (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59).

(4)  Cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 30 aprile 2002 nella causa C-00/00, Club-Tour, Viagens e Turismo SA contro Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido, in presenza di Club Med Viagens Lda , C-400/00, ECLI:EU:C:2002:272.

(5)  Cfr. la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1) e la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36), nonché il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15), il regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1), il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14), il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3), il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1) e il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

(6)  Decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 38).

(7)  Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).

(8)  Decisione 2012/22/UE del Consiglio, del 12 dicembre 2011, relativa all'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, a eccezione degli articoli 10 e 11 dello stesso (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).

(11)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

(12)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(13)  Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

(14)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

(15)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(16)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

(17)  Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).

(18)  Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

(19)  Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).

(20)  Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24).


ALLEGATO I

Parte A

Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico ove sia possibile l'uso di collegamenti ipertestuali (hyperlink)

La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302 .

Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell'UE che si applicano ai pacchetti. La società XY/le società XY sarà/saranno pienamente responsabile/responsabili della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme.

Inoltre, come previsto dalla legge, la società XY/le società XY dispone/dispongono di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi/diventino insolventi.

Per maggiori informazioni sui diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302 [da fornire sotto forma di un hyperlink]

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:

 

Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302

I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul pacchetto prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.

Vi è sempre almeno un professionista responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto.

Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere l'organizzatore o l'agente di viaggio.

I viaggiatori possono trasferire il pacchetto ad un'altra persona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente dietro pagamento di costi aggiuntivi.

Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e se espressamente previsto nel contratto e, comunque, non oltre 20 giorni dall'inizio del pacchetto. Se l'aumento del prezzo è superiore all'8 % del prezzo del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto. Se l'organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti.

I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se, prima dell'inizio del pacchetto, il professionista responsabile del pacchetto annulla lo stesso, i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.

I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima dell'inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto.

Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento, prima dell'inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione.

Se, dopo l'inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere il contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo incida in misura significativa sull'esecuzione del pacchetto e l'organizzatore non abbia posto rimedio al problema.

I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme esecuzione dei servizi turistici.

L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà.

Se l'organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. Se l'organizzatore o, se del caso, il venditore diventa insolvente dopo l'inizio del pacchetto e se nello stesso è incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garantito. XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni]. I viaggiatori possono contattare tale entità o se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi siano negati causa insolvenza di XY.

 

Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale [HYPERLINK]

Parte B

Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico in situazioni diverse da quelle di cui alla parte A

La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302.

Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell'UE che si applicano ai pacchetti. La società XY/le società XY sarà/saranno pienamente responsabile/responsabili della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme.

Inoltre, come previsto dalla legge, la società XY/le società XY dispone/dispongono di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi/diventino insolventi.

Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302

I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul pacchetto prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.

Vi è sempre almeno un professionista responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto.

Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere l'organizzatore o l'agente di viaggio.

I viaggiatori possono trasferire il pacchetto a un'altra persona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente dietro costi aggiuntivi.

Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e se espressamente previsto nel contratto, e comunque non oltre 20 giorni dall'inizio del pacchetto. Se l'aumento del prezzo è superiore all'8 % del prezzo del pacchetto il viaggiatore può risolvere il contratto. Se l'organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti.

I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se, prima dell'inizio del pacchetto, il professionista responsabile del pacchetto annulla lo stesso, i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.

I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima dell'inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto.

Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento, prima dell'inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione.

Se, dopo l'inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere il contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo incida in misura significativa sull'esecuzione del pacchetto e l'organizzatore non abbia posto rimedio al problema.

I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme esecuzione dei servizi turistici.

L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà.

Se l'organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. Se l'organizzatore o, se del caso, il venditore diventa insolvente dopo l'inizio del pacchetto e se nello stesso è incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garantito. XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, per esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni o, se del caso, l'autorità competente]. I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi siano negati causa insolvenza di XY.

[Sito web in cui è reperibile la direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale.]

Parte C

Modulo informativo standard qualora l'organizzatore trasmetta dati a un altro professionista ai sensi dell'articolo 3, punto 2), lettera b), punto v)

Se concludete un contratto con la società AB non oltre 24 ore dopo il ricevimento della conferma di prenotazione da parte della società XY il servizio turistico fornito da XY e AB costituirà un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302

Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell'UE che si applicano ai pacchetti. La società XY sarà pienamente responsabile della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme.

Inoltre, come previsto dalla legge, la società XY dispone di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi insolvente.

Per maggiori informazioni sui diritti fondamentali di cui alla direttiva (UE) 2015/2302 [da fornire sotto forma di un hyperlink]

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:

 

Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302

I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sui servizi turistici prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.

Vi è sempre almeno un professionista che sia responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto.

Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere l'organizzatore o l'agenzia di viaggio.

I viaggiatori possono trasferire il pacchetto a un'altra persona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente dietro costi aggiuntivi.

Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e se espressamente previsto nel contratto, e comunque non oltre 20 giorni dall'inizio del pacchetto. Se l'aumento del prezzo è superiore all'8 % del prezzo del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto. Se l'organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti.

I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se, prima dell'inizio del pacchetto, il professionista responsabile dello stesso lo annulla, i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.

I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima dell'inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto.

Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento, prima dell'inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione.

Se, dopo l'inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere il contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo incida in misura significativa sull'esecuzione del pacchetto e l'organizzatore non abbia posto rimedio al problema.

I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme esecuzione dei servizi turistici.

L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora un viaggiatore si trovi in difficoltà.

Se l'organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. Se l'organizzatore o, se del caso, il venditore diventa insolvente dopo l'inizio dell'esecuzione del contratto e se nel pacchetto è incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garantito. XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio, un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni o, se del caso, l'autorità competente]. I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi siano negati causa insolvenza di XY.

 

Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale [HYPERLINK]


ALLEGATO II

Parte A

Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'articolo 3, punto 5), lettera a), sia un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno.

Se, dopo aver selezionato e pagato un servizio turistico, prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite la nostra società/XY, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302.

Pertanto, la nostra società/XY non sarà responsabile della corretta esecuzione di tali servizi turistici aggiuntivi. In caso di problemi si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi.

Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi nel corso della stessa visita al nostro sito web di prenotazione/al sito web di prenotazione di XY, i servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i pagamenti da voi ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di XY e, se necessario, per il vostro rimpatrio. Si prega di notare che tale protezione non prevede un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.

Maggiori informazioni sulla protezione in caso di insolvenza [da fornire sotto forma di un hyperlink]

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:

XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazione].

I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati causa insolvenza di XY.

Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti, con parti diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY.

Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale pertinente[HYPERLINK]

Parte B

Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'articolo 3, punto 5), lettera a), è un vettore diverso da un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno

Se, dopo aver selezionato e pagato un servizio turistico, prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite la nostra società/XY, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302.

Pertanto, la nostra società/XY non sarà responsabile della corretta esecuzione dei singoli servizi turistici. In caso di problemi si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi.

Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi nel corso della stessa visita al nostro sito web di prenotazione/al sito web di prenotazione di XY, i servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i pagamenti da voi ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di XY. Si prega di notare che tale protezione non prevede un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.

Maggiori informazioni sulla protezione in caso di insolvenza [da fornire sotto forma di un hyperlink]

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:

XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni o, se del caso, l'autorità competente].

I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati causa insolvenza di XY.

Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti con parti, diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY.

Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale [HYPERLINK]

Parte C

Modulo informativo standard in caso di servizi turistici collegati ai sensi dell'articolo 3, punto 5), lettera a), qualora i contratti siano conclusi in presenza, contemporanea e fisica, del professionista (diverso da un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno) e del viaggiatore

Se, dopo aver selezionato e pagato un servizio turistico, prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite la nostra società/XY, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302.

Pertanto, la nostra società/XY non sarà responsabile della corretta esecuzione dei singoli servizi turistici. In caso di problemi si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi.

Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi nel corso della stessa visita alla nostra società/alla società XY o del contatto con la stessa, i servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i pagamenti da voi ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di XY. Si prega di notare che tale protezione non prevede un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.

XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni].

I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati causa insolvenza di XY.

Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti con parti, diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY.

[Sito web dove è possibile reperire la direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale.]

Parte D

Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'articolo 3, punto 5), lettera b), è un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno

Se prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite questo/questi link, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302.

Pertanto, la nostra società XY non sarà responsabile della corretta esecuzione di tali servizi turistici aggiuntivi. In caso di problemi, si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi.

Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi tramite questo/questi link non oltre 24 ore dalla ricezione della conferma della prenotazione da parte della nostra società XY, tali servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i pagamenti da voi ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di XY e, se necessario, per il vostro rimpatrio. Si prega di notare che tale protezione non prevede un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.

Maggiori informazioni sulla protezione in caso di insolvenza [da fornire sotto forma di un hyperlink]

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà queste informazioni:

XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni.]

I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati a causa dell'insolvenza di XY.

Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti con parti, diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY.

Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale [HYPERLINK]

Parte E

Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'articolo 3, punto 5), lettera b), è un professionista diverso da un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno

Se prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la vostra vacanza tramite questo/questi link, NON beneficerete dei diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302.

Pertanto, la nostra società XY non sarà responsabile della corretta esecuzione di tali servizi turistici aggiuntivi. In caso di problemi si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi.

Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi tramite questo/questi link non oltre 24 ore dalla ricezione della conferma della prenotazione da parte della nostra società XY, tali servizi turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti a XY per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di XY. Si prega di notare che non è previsto un rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.

Maggiori informazioni sulla protezione in caso di insolvenza [da fornire sotto forma di un hyperlink]

Seguendo l'hyperlink il viaggiatore riceverà le seguenti informazioni:

XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entità responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni].

I viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l'autorità competente (informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi turistici siano negati causa insolvenza di XY.

Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti con parti, diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY.

Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale [HYPERLINK]

Video informativo - I controlli di sicurezza

Articoli consentiti in cabina

È consentito portare in cabina un solo bagaglio a mano, la cui somma delle dimensioni non superi complessivamente 115 cm.

Al passeggero è consentito inoltre, salvo particolari restrizioni della compagnia aerea, portare con sé a bordo ulteriori articoli, come ad esempio:

  • borsetta o borsa portadocumenti o PC portatile
  • apparecchio fotografico, videocamera o lettore CD
  • apparecchio telefonico mobile, altri apparati elettrici/elettronici di piccole dimensioni, di uso abituale
  • soprabito o impermeabile
  • ombrello
  • stampelle o altro mezzo per deambulare
  • articoli da lettura per il viaggio
  • culla portatile/passeggino e latte/cibo per bambini, necessario per il viaggio
  • articoli acquistati presso i "duty free" ed esercizi commerciali all'interno dell'aeroporto e sugli aeromobili
  • medicinali liquidi/solidi indispensabili per scopi medicoterapeutici e dietetici strettamente personali e necessari per la durata del viaggio. Per i medicinali liquidi è necessaria apposita prescrizione medica

Articoli vietati in cabina

È vietato trasportare i seguenti articoli nelle aree sterili e a bordo di un aeromobile:
- Pistole, armi da fuoco e altri strumenti che sparano proiettili
- Strumenti in grado, o che sembrano in grado, di poter essere utilizzati per provocare gravi ferite attraverso lo sparo di un proiettile, fra i quali:

  • armi da fuoco di ogni tipo, come pistole, rivoltelle, carabine, fucili
  • armi giocattolo, riproduzioni e imitazioni di armi da fuoco che possono essere scambiate per armi vere
  • componenti di armi da fuoco, esclusi i cannocchiali con mirino di puntamento
  • armi ad aria compressa o anidride carbonica, come pistole, armi a pallini, carabine e pistole a sfere
  • pistole lanciarazzi e pistole per starter
  • archi, balestre e frecce
  • lanciarpioni e fucili subacquei
  • fionde e catapulte

- Dispositivi per stordire
- Dispositivi progettati appositamente per stordire o immobilizzare:

  • dispositivi neutralizzanti, come fucili stordenti, pistole paralizzanti (tasers) e manganelli a scarica elettrica
  • strumenti per stordire e sopprimere gli animali
  • sostanze chimiche, gas e spray capaci di produrre effetti disabilitanti o immobilizzanti, come spray irritanti, gas lacrimogeni, acidi e repellenti per animali

- Oggetti dotati di una punta acuminata o di un'estremità affilata
- Oggetti dotati di una punta acuminata o di un'estremità affilata che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi, tra cui: 

  • articoli da taglio, quali asce, accette e mannaie
  • piccozze per ghiaccio e rompighiaccio
  • lame da rasoio
  • taglierine
  • coltelli con lame lunghe oltre 6 cm
  • forbici con lame lunghe oltre 6 cm misurate dal fulcro
  • attrezzature per arti marziali dotate di una punta acuminata o di un'estremità affilata
  • spade e sciabole

- Utensili da lavoro
- Utensili che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la sicurezza degli aeromobili, tra i quali:

  • palanchini
  • trapani e relative punte, compresi trapani elettrici portatili senza fili
  • utensili dotati di lame o punte lunghe oltre 6 cm che possono essere utilizzati come armi, come cacciaviti e scalpelli
  • seghe, comprese le seghe elettriche portatili senza fili
  • saldatori
  • pistole con dardi e pistole fissachiodi

- Corpi contundenti
- Oggetti che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi quando vengono usati per colpire, tra i quali:

  • mazze da baseball e da softball
  • mazze e bastoni, come manganelli e sfollagente
  • attrezzature per arti marziali

- Sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari
- Sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari in grado, o che sembrano essere in grado, di venir utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la sicurezza degli aeromobili, tra i quali:

  • munizioni
  • detonatori e inneschi
  • detonatori e micce
  • riproduzioni o imitazioni di ordigni esplosivi
  • mine, granate e altri materiali militari esplosivi
  •  fuochi d'artificio e altri articoli pirotecnici
  • candelotti e cartucce fumogene
  • dinamite, polvere da sparo ed esplosivi plastici.

- LAG (Liquidi, Aerosol e Gel)

  • acqua ed altre bevande, zuppe, sciroppi
  • creme, lozioni ed oli
  • profumi
  • spray
  • gel (incluso gel per capelli e per doccia)
  • contenuto di recipienti sotto pressione (incluse schiume da barba, altre schiume, aerosol e deodoranti)
  • paste (inclusi dentifrici)
  • miscele di liquidi e solidi
  • mascara
  • ogni altro prodotto di analoga consistenza

A meno che tali liquidi non siano contenuti in recipienti individuali di capacità non superiore a 100 millilitri o equivalente (es. 100 grammi), da trasportare in una busta/sacchetto/borsa di plastica trasparente, richiudibile, completamente chiusa, di capacità non eccedente 1 litro (ovvero di dimensioni pari, ad esempio, a circa cm 18 x 20) separatamente dall'altro bagaglio a mano.

Per busta/sacchetto/busta di plastica trasparente richiudibile deve intendersi un contenitore che consente di vedere facilmente il contenuto, senza che sia necessario aprirlo e che sia dotato di un sistema integralmente sigillante, come zip oppure chiusure a pressione o comunque una chiusura che dopo essere stata aperta possa essere richiusa.

Articoli vietati in stiva

Ai passeggeri non è consentito trasportare nel proprio bagaglio da stiva i seguenti articoli:

  • munizioni
  • detonatori e inneschi
  • detonatori e micce
  • mine, granate e altri materiali militari esplosivi
  • candelotti e cartucce fumogene
  • dinamite, polvere da sparo ed esplosivi plastici
  • bombolette spray per difesa personale
  • componenti di impianti del carburante dei veicoli che hanno contenuto carburante
  • congegni di allarme
  • gas, compresi il propano e il butano
  • liquidi infiammabili, compresi la benzina e il metanolo
  • liquidi refrigeranti ed irritanti
  • materiale radioattivo, compresi gli isotopi medici o commerciali
  • solidi infiammabili e sostanze reattive, compresi il magnesio, dispositivi di accensione, articoli pirotecnici e razzi
  • sostanze corrosive, compresi il mercurio e le batterie per veicoli
  • sostanze infiammabili liquide/solide compreso alcool superiore a 70 gradi
  • sostanze magnetizzanti
  • sostanze ossidanti e perossidi organici, compresi la candeggina e i kit per la riparazione della carrozzeria delle automobili
  • sostanze tossiche o infettive, compresi il veleno per topi e il sangue infetto
  • torcia subacquea con batterie inserite
     

Trasporto di batterie al litio
L'EASA (Agenzia Europea sulla Sicurezza del Volo) ha promosso una campagna informativa sulle batterie al litio portate a bordo degli aerei commerciali da parte dei passeggeri. Si rende disponibile il poster informativo che è stato distribuito ad aeroporti e vettori nazionali.
Trasporto di batterie al litio

Al fine di proteggere i passeggeri dalla nuova minaccia terroristica costituita dagli esplosivi in forma liquida, l'Unione Europea (UE) ha adottato nuove regole di sicurezza che limitano la quantità di sostanze liquide che è possibile portare attraverso ed oltre i punti di controllo di sicurezza aeroportuale. Alle nuove regole sono soggetti tutti i passeggeri in partenza dagli Aeroporti dell'Unione Europea, compresi i voli nazionali, qualunque sia la loro destinazione.

Ciò significa che ai punti di controllo di sicurezza aeroportuale ciascun passeggero ed il relativo bagaglio a mano saranno controllati per individuare, oltre agli altri articoli già proibiti dalla normativa vigente, anche eventuali sostanze liquide.  Le nuove regole non pongono alcun limite alle sostanze liquide che si possono acquistare presso i negozi situati nelle aree poste oltre i punti di controllo o a bordo degli aeromobili utilizzati da Compagnie Aeree appartenenti all'Unione Europea.

Le nuove misure si applicano a partire da lunedì 6 novembre 2006 in tutti gli Aeroporti dell'Unione Europea, nonché in Norvegia, Islanda e Svizzera.

COSA C'E' DI NUOVO?
All'atto della preparazione del proprio bagaglio:
Mentre non vi sono limitazioni per i liquidi inseriti nel bagaglio da stiva (quello consegnato al check-in per essere ritirato nell'aeroporto di destinazione), nel bagaglio a mano, ossia quello che viene presentato ai punti di controlli di sicurezza aeroportuale, i liquidi consentiti sono invece in piccola quantità.
Essi dovranno infatti essere contenuti in recipienti aventi ciascuno la capacità massima di 100 millilitri (1/10 di litro) od equivalenti (es: 100 grammi) ed i recipienti in questione dovranno poi essere inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile, di capacità non superiore  ad 1 litro (ovvero  con dimensioni pari ad esempio a circa cm 18  x 20). Dovrà essere possibile chiudere il sacchetto con il rispettivo contenuto (cioè i recipienti dovranno poter entrare comodamente in esso). Per ogni passeggero (infanti compresi) sarà permesso il trasporto di uno ed un solo sacchetto di plastica delle dimensioni suddette. Possono essere trasportati al di fuori del sacchetto, e non sono soggetti a limitazione di volume, le medicine ed i liquidi prescritti a fini dietetici, come gli alimenti per bambini.

In Aeroporto
Al fine di agevolare i controlli è obbligatorio:

- presentare agli addetti ai controlli di sicurezza tutti i liquidi trasportati come bagaglio a mano, affinché siano esaminati;
- togliersi giacca e soprabito: essi verranno sottoposti  separatamente ad ispezione;
- estrarre dal bagaglio a mano i computer portatili  e gli altri dispositivi elettrici ed elettronici di grande dimensione. Essi verranno ispezionati separatamente rispetto al bagaglio a mano.

I liquidi comprendono:
- acqua ed altre bevande, minestre, sciroppi
- creme, lozioni ed olii
- profumi
- sprays
- gel, inclusi quelli per i capelli e per la doccia
- contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti
-- sostanze in pasta, incluso dentifricio
- miscele di liquidi e solidi
- mascara
- ogni altro prodotto di analoga consistenza

COSA NON CAMBIA?
E' ancora possibile:
a. trasportare liquidi all'interno del bagaglio da stiva (come già accennato, le nuove regole riguardano solo il bagaglio a mano);
b. trasportare, all'interno del bagaglio a mano, possibilmente limitandoli a quanto necessario per  il viaggio aereo, medicinali e prodotti dietetici, come gli alimenti per bambini. Potrebbe essere necessario fornire prova dell'effettiva necessità ed autenticità di tali articoli;
c. acquistare liquidi, come bevande e profumi, nei negozi situati oltre i punti di controllo di sicurezza, ed anche a bordo degli aeromobili utilizzati dalle Compagnie Aeree dell'Unione Europea. Sarà bene non aprire prima di essere arrivati alla destinazione finale le buste sigillate nelle quali  tali prodotti saranno confezionati e conservarne la prova d'acquisto. In caso contrario, transitando presso gli eventuali aeroporti intermedi, i liquidi acquistati potrebbero essere sequestrati ai controlli di sicurezza.

Tutti questi liquidi sono in aggiunta alle quantità che devono essere contenute nel sacchetto di plastica trasparente e richiudibile precedentemente menzionato.

In caso di dubbi, prima di intraprendere il viaggio è bene rivolgersi alla propria compagnia aerea o agente di viaggio.
Si prega di essere cortesi e di collaborare con gli addetti alla sicurezza ed il personale della compagnia aerea.

Questo documento è stato sviluppato sulla base dell'informativa "New EU Security Rules at Airports - A Brief guide to help you", elaborato dalla Commissione Europea, dall'Associazione delle Compagnie Aeree Europee e dall'Associazione Internazionale degli Aeroporti. Il suo contenuto è informativo e sintetizza gli elementi principali contenuti nella normativa UE; ogni azione legale o reclamo, pertanto, dovrà basarsi unicamente sull'effettivo testo di legge (Reg. CE 1546/2006 del 4 ottobre 2006.

I cittadini italiani che si spostano nell’Unione Europea, in Svizzera, nello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e nei Paesi con cui sono state stipulate apposite convenzioni, possono fruire dell’assistenza sanitaria diretta presentando la documentazione prevista dai Regolamenti comunitari o dai singoli accordi.

I cittadini italiani che per motivi di lavoro si recano nei Paesi al di fuori dell’U.E. e in cui non vigono accordi bilaterali in materia di assistenza sanitaria, usufruiscono dell’assistenza sanitaria in forma indiretta, anticipando le spese di cui dovranno chiedere il rimborso tramite l’Ufficio consolare all’estero.

I cittadini italiani che trasferiscono la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia perdono il diritto all’assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale e dovranno quindi provvedere autonomamente, secondo le modalità previste dal Paese di destinazione.

Ai sensi del DM 1 febbraio 1996 ai cittadini con lo stato di emigrato ed ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrino temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie. Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti va sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato, che non si è in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie.

Le cure di altissima specializzazione all’estero sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, in via eccezionale, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata. Esse debbono essere preventivamente autorizzate dalla ASL di appartenenza.

Modulo di richiesta informazioni Attraverso il seguente modulo si contatterà il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sito a Roma.

Per maggiori informazioni si rimanda al sito web del Ministero della Salute, che ha la competenza in materia.

Anche se non augurabile, possono sempre capitare disavventure legate a ritardi o, peggio, all'annullamento del proprio volo. Capita infatti che passeggeri che dovevano raggiungere località diverse, sia italiane che straniere, debbano affrontare partenze rimandate di ora in ora fino alla comunicazione, da parte della compagnia aerea, che il volo è annullato e che avrebbero potuto partire l'indomani mattina.
Situazioni di questo tipo, purtroppo, accadono sempre più di frequente; per questo anche in Italia è stata recepita la direttiva europea che regolamenta i casi di ritardo o annullamento del volo.

Premettiamo che la normativa comunitaria al riguardo prevede che il vettore aereo sia tenuto a garantire a tutti i passeggeri vittime del ritardo o dell'annullamento del volo e a titolo gratuito, un'adeguata somministrazione di pasti e bevande e, se necessario, il trasferimento in hotel con relativo pernottamento, nonché a permettere di effettuare due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
Occorre precisare che le compagnie aeree hanno l'obbligo di  prestare particolare attenzione ai bisogni delle persona con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori, nonché alle necessità  dei bambini non accompagnati.
Inoltre viene riconosciuto al consumatore il diritto a ricevere un risarcimento pecuniario per i disagi subiti.
Molto spesso però, dato l'elevato numero di consumatori che contemporaneamente si trovano a dover subire ritardi di sempre maggior entità, questi stessi si trovano a dover gestire da soli una situazione di emergenza.

Che cosa fare? Il consumatore, oltre a conservare i biglietti aerei e gli altri documenti di viaggio nonché le eventuali ricevute di pagamento se ha dovuto provvedere da solo a procurarsi vitto e alloggio, deve inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno il prima possibile (pena la perdita del diritto ad un eventuale risarcimento) alla compagnia aerea dove, dopo aver esposto brevemente quanto è accaduto,  richiede un risarcimento per i disagi subiti e le eventuali spese non previste che ha dovuto sostenere (se, appunto,  avesse dovuto provvedere a procurasi  vitto e alloggio a proprie spese).

Se invece il volo in ritardo fa parte di un viaggio organizzato (c.d. "pacchetti tutto compreso"), restano fermi i diritti del passeggero nei confronti della compagnia aerea, ma in caso di inadempimenti e reclami, l'interlocutore a cui rivolgersi per ogni contestazione, richiesta di rimborsi o risarcimento danni, rimane il Tour Operator, che è sempre responsabile verso il viaggiatore degli eventuali inadempimenti dei propri fornitori di servizi, compresi i vettori aerei.
Anche in questo caso il consumatore dovrà conservare tutta la documentazione relativa al pacchetto di viaggio quindi inoltrerà una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 10 giorni dalla data del rientro (pena la perdita del diritto ad un eventuale risarcimento) al tour operator e all'agenzia  di viaggi dove ha acquistato il pacchetto di viaggio in cui, dopo aver esposto brevemente quanto è accaduto,  richiede un risarcimento per i disagi subiti e le eventuali spese non previste che ha dovuto sostenere (se, appunto, avesse dovuto provvedere a procurasi  vitto e alloggio a proprie spese).

Un'ottimo aiuto può darlo SOS Turista che, da dieci anni, è lo sportello specializzato nelle problematiche turistiche delle tre associazioni presenti sul territorio nazionale Federconsumatori, Adiconsum e Movimento Consumatori.

Questi i contatti: 059/2032557 o all'indirizzo email info@sosvacanze.it dal lunedì a sabato dalle 9 alle 13.00 e da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.00.

Smarrire i documenti è un inconveniente di non poco conto, soprattutto se si è in vacanza all’estero. Ma come comportarsi nel caso in cui ci si accorga di non essere più in possesso del passaporto o della carta di identità?

Innanzitutto bisogna sporgere subito denuncia alle autorità di polizia locale. Con la fotocopia di questo documento occorre poi presentarsi al Consolato o all’Ambasciata italiana che, dopo le dovute verifiche, consegnerà un documento di viaggio provvisorio, l’Etd (Emergency Travel Document), che si basa su un modello comune a tutti gli Stati dell’Unione europea.

Come funziona e quanto dura l'Etd
Ogni documento provvisorio è identificato da un numero seriale (le tre lettere del Paese d’origine seguite da cinque cifre numeriche). Con l’Etd si può ritornare in Italia, nel diverso Stato in cui si risiede stabilmente o in un’altra destinazione specifica. Attenzione, però, perché si tratta di un documento provvisorio, valevole quindi per un solo viaggio. Ooccorre inoltre contattare sempre la propria compagnia aerea, perché ogni vettore ha regole differenti in merito.

Per ottenere l’Etd bisogna presentare, oltre alla denuncia di smarrimento o furto, due fotografie formato fototessera, il biglietto aereo di ritorno e ogni altro documento - come la patente, la tessera sanitaria o il codice fiscale - utile a rendere più rapida l’identificazione della persona interessata.

In caso di smarrimento o furto del passaporto di minori, i due genitori (o chi ne fa le veci) dovranno fare richiesta del documento di viaggio provvisorio con la stessa procedura, presentandosi personalmente al Consolato Generale con il minore.
In ogni caso la validità del documento di viaggio provvisorio è di 5 giorni a partire dalla data di rilascio.

Dopo aver effettuato la denuncia è comunque sempre possibile contattare il consolato italiano per sapere se il documento originale sia stato ritrovato. In questo caso potrà essere recuperato.

Cosa fare prima della partenza
In ogni caso prima di partire due sono i consigli utili: segnarsi sempre il numero e gli orari del consolato o dell’ambasciata italiana del Paese dove ci si sta recando e fotocopiare tutti i documenti custodendoli ovviamente in un luogo diverso da dove si tengono gli originali.

In questo modo, in caso di furto o smarrimento, sarà possibile essere identificati in modo più rapido anche se, ovviamente, le fotocopie non hanno alcun valore legale.

Vi suggeriamo tutte le mete raggiungibili nei vari mesi dell'anno per godere appieno le vostre vacanze ed unire divertimento e relax e beneficiare di un clima ideale per vivere sempre esperienze indimenticabili.

GENNAIO: Australia, Costa Rica, Brasile, Filippine, Hawaii, Hong Kong, Isole Caralbiche, Italia, Madagascar, Malaysia Peninsulare (costa ovest), Maldive, Singapore, Sri Lanka, Thailandia (costa ovest), Kenya, Tanzania (Zanzibar)

FEBBRAIO: AustraliaCosta Rica, Brasile, Filippine, Hawaii, Hong Kong, Isole Caraibiche, Italia, Madagascar, Malaysia Peninsulare (costa ovest), Maldive, Singapore, Sri Lanka, Thailandia (costa ovest), Kenya, Tanzania (Zanzibar)

MARZO: Australia, Costa Rica, Hawaii,Hong Kong, Isole Caraibiche, Italia, Madagascar, Malaysia Peninsulare, Singapore, Sri Lanka, Thailandia (costa ovest), Kenya, Tanzania (Zanzibar)

APRILE: Australia, Egitto (Mar Rosso), Hawaii, Hong Kong, Madagascar, Maldive, Isole Caraibiche, Italia, Malaysia Peninsulare (costa ovest), Thailandia (costa ovest)

MAGGIO: Australia, Egitto (Mar Rosso), Fiji, Hawaii, Hong Kong, Italia, Madagascar, Maldive, Mauritius, Polinesia, Seychelles, Sud Africa, Stati Uniti, Madagascar, Thailandia (costa est)

GIUGNO: Australia, Indonesia, Egitto (Mar Rosso), Europa del nord (Scandinavia), Fiji, Hawaii, Isole del mediterraneo, Italia, Madagascar, Malaysia, Mauritius, Polinesia, Spagna, Grecia, Usa, Madagascar

LUGLIO: Australia, Brasile, Indonesia, Egitto (Mar Rosso), Europa del nord (Scandinavia), Fiji, Hawaii, Isole del mediterraneo, Italia, Madagascar, Malaysia, Mauritius, Polinesia, Spagna, Usa, Kenya, Madagascar, Thailandia (costa est)

AGOSTO: Australia, Brasile, Indonesia, Scandinavia, Fiji, Hawaii, Isole del mediterraneo, Italia, Madagascar, Malaysia, Mauritius, Polinesia, Spagna, Grecia, Usa, Madagascar, Thailandia (costa est)

SETTEMBRE: Australia, Brasile, Indonesia, Egitto (Mar Rosso), Europa del nord (Scandinavia), Fiji, Hawaii, Isole del mediterraneo, Italia, Madagascar, Malaysia, Mauritius, Polinesia, Seychelles, Spagna, Grecia, Usa, Thailandia (costa est)

OTTOBRE: Australia, Brasile, Comore, Egitto (Mar Rosso), Fiji, Filippine, Hawaii, Hong Kong, Italia, Madagascar, Mauritius, Polinesia, Seychelles, Thailandia (costa est), Usa

NOVEMBRE: Australia, Brasile, Egitto (Mar Rosso), Filippine, Fiji, Hawaii, Hong Kong, Italia, Madagascar, Maldive, Malaysia Occ., Seychelles, Thailandia (costa ovest), Mauritius, Sudafrica

DICEMBRE: Australia, Brasile, Filippine, Maldive, Isole Caralbiche, Italia, Kenya, Madagascar, Malaysia, Sri Lanka, Seychelles, Sudafrica, Thailandia

Assicurazioni obbligatorie e facoltative
Quando il prezzo del vostro viaggio aumenterà per delle voci aggiuntive che in primo tempo vi disturberanno leggete bene quello che vi stanno offrendo. Dovete sapere che ormai tutti i pacchetti viaggio comprendono nel loro costo totale un'assicurazione chiamata medico-non stop che vi assicura per tutta la durate del viaggio per eventuali incidenti che richiedono l'assistenza medica all'estero.
Questa è l'unica assicurazione sempre compresa nel costo del viaggio. Le assicurazioni supplementari non sempre comprese nel pacchetto sono: assicurazione per le penali di cancellazione (consigliata), per i bagagli, per incidenti aerei, medica supplementare e contro terzi (importante per i noleggi auto).
Consiglio: Partire tutelati è fondamentale, scegliete le vostre assicurazioni in base alle vostre esigenze ma non risparmiate sulla vostra sicurezza.

Il foglio convocazione
A volte i clienti pagano cifre considerevoli per il proprio viaggio e in cambio ricevono dalle agenzie un semplice foglio convocazione senza i vari omaggi e biglietti vari.
Niente paura! Soprattutto per le partenze di gruppo o con voli charter i veri documenti di viaggio (omaggi compresi) verranno consegnati in aeroporto direttamente dalle assistenti dei vari operatori.
Consiglio: Controllate sempre l'esattezza dei vostri documenti di viaggio prima di partire e rispettate sempre gli appuntamenti previsti sui fogli convocazione.

L'acconto
Quando un agenzia di viaggi vi chiede l'acconto non lo fa per mancanza di fiducia nei vostri confronti. Dopo aver prenotato un viaggio l'operatore pretende un acconto dall'agenzia per garantire la prenotazione effettuata, di conseguenza la richiesta viene girata a Voi. Ovviamente l'acconto è anche un mezzo che l'agenzia usa per tutelarsi in caso di vostre rinunce improvvise al viaggio.
Consiglio: Fatevi sempre rilasciare una ricevuta per eventuali acconti versati e la firma di un relativo contratto di viaggio.

Le penali d'annullamento
Questo argomento meriterebbe una rubrica a parte.
Prima di tutte bisogna capire che la vendita di un viaggio è regolata dalla legge e da un regolare contratto di vendita e come tale impone alle parti delle regole da rispettare.
Quando un cliente cancella un viaggio già pagato o ancora da pagare è sottoposto in quasi tutti i casi al pagamento delle penali di cancellazione.
Questo perché non sempre è possibile ri-vendere i vostri posti in aereo o la vostra camera in albergo ad altre persone che dovrebbero sostituirsi. Se non si riesce in questa operazione la camera rimarrà vuota così come i posti in aereo e di conseguenza vanno pagati come se usufruiti.
Le penali vengono pubblicate su tutti i cataloghi e vengono stabilite in base al giorno di cancellazione e in base ai giorni che mancano alla partenza. Più le 2 date sono vicine e più la penale sarà di importo elevato. Esiste un modo per limitare i danni. All'atto della prenotazione di un viaggio si può chiedere all'agenzia, dove non prevista già dall'operatore la stipula di una assicurazione contro l'annullamento. Con pochi euro ci si tutela in caso di cancellazione del viaggio ovviamente solo per i motivi previsti dall'assicurazione. Se il vostro caso è previsto tra quelli pubblicati sul contratto dovrete comunque pagare le penali all'agenzia e in secondo tempo potrete recuperare la vostra penale (al netto delle eventuali franchigie) tramite l'attivazione proprio della vostra assicurazione.
Ove non esista questa polizza l'agenzia comunque cercherà con il proprio operato e quello dell'operatore stesso di limitare al massimo l'importo della penale cercando di andare incontro al cliente in altre maniere.
Consiglio: leggete sempre l'ultima pagina del catalogo che avete scelto (rubrica penali d'annullamento) e chiedete sempre all'agenzia se il vostro pacchetto comprende anche questo tipo di assicurazione. In caso contrario stipulatele!

Le quote d'iscrizione
Le quote d'iscrizione non sono una tassa applicata dall'agenzia per farsi pagare il proprio servizio. E' una tassa (a volte troppo elevata) che gli operatori fanno pagare per ogni persona che parte e che viene regolarmente pubblicata su tutti i cataloghi. Una parte di questa tassa serve a coprire i costi dell'assicurazione compresa nel pacchetto viaggio la restante come rimborso per spese di prenotazione. Le agenzie di viaggi non guadagnano niente su questa tassa ne tanto meno sulle tasse aeroportuali, sulle assicurazioni obbligatorie e sui visti. Quindi chiedere lo sconto di queste tasse è chiedere all'agenzia di rinunciare a buona parte del suo già limitato guadagno. Un discorso a parte meritano i viaggi di nozze, i gruppi, le offerte prenotazioni anticipate e tutti quei casi dove è l'operatore a decidere l'eliminazione di queste tasse.
Consiglio: vedi "Lo sconto"

Lo sconto
Il cliente lo chiede sempre ed è una cosa abbastanza normale. D'altronde molte agenzie pur di vendere applicano prezzi molto bassi che in molti casi rovinano il mercato a discapito di quelle che lavorano bene, offrendo un buon servizio che non può essere svenduto. Il cliente è convinto che i margini di guadagno di un agenzia di viaggio sono del 30% per cento e quindi chiedono sconti a volte improponibili per quelle che sono le vere percentuali di guadagno medie.
Consiglio: pretendete magari di più dal servizio offerto e meno dal prezzo finale. A volte si risparmiano pochi euro convinti di avere fatto l'affare e poi si fanno vacanze da dimenticare...

COMPAGNIE AEREE
La vostra prenotazione non risulta alla compagnia aerea
Vi recate in aeroporto e la signorina del check-in vi dice che la vostra prenotazione non risulta a video. Che fare?
Prima di tutto insistere con la signorina perché a volte basta un codice digitato male o una svista per non trovare la vostra prenotazione. In caso di insuccesso contattare subito la vostra agenzia di viaggi in Italia spiegando l'accaduto.
In caso d'acquisto di nuovo biglietto all'estero, il rimborso al vostro rientro è dovuto in tutti i casi previsti dalla legge.
Consiglio: prenotate i vostri biglietti presso un agenzia di fiducia e cercate di ottenere dei numeri di emergenza in caso abbiate problemi all'estero.

Manca un coupon di volo al vostro biglietto aereo
Può capitare che alla consegna di un biglietto aereo venga staccato per sbaglio uno dei coupon di voli del vostro biglietto. Questo può accadere sia nell'agenzia di viaggi che in aeroporto. Infatti a volte capita che la persona che ci sta facendo il check-in stacchi sbadatamente anche il coupon volo successivo a quello che stiamo prendendo. Succede quindi che il giorno di partenza di quel volo andiamo in aeroporto e ci accorgiamo di non avereil coupon di competenza, e senza quello non si può partire.  Che fare?
Prima di tutto controllare tutta la vostra documentazione per cercare il coupon che potrebbe essersi staccato accidentalmente dal biglietto. Se non lo trovate fate contattare subito la compagnia aerea in aeroporto con la quale avete effettuato l'ultimo volo. Questo serve per rintracciare il coupon che potrebbe essere stato ritrovato da chi lo ha staccato per sbaglio. In caso negativo contattare la vostra agenzia in Italia e chiedere assistenza. Il risultato finale potrebbe essere l'acquisto a vostre spese del volo di riferimento e l'eventuale richiesta di rimborso nel caso il vostro coupon nel frattempo venga ritrovato.
Consiglio: controllate sempre la Vostra documentazione di viaggio. L'agente di viaggio è un essere umano e soprattutto nl alta stagione può sbagliare. Anche in aeroporto dopo aver effettuato le operazioni di check-in controllare che il coupon successivo sul vostro biglietto corrisponda a quello della vostra prenotazione.

Overbooking di una compagnia aerea
La parola overbooking sta a significare che la compagnia aerea ha ricevuto più prenotazioni dei posti effettivamente disponibili. In questo caso può accadere che anche se il vostro biglietto è ok e avete pagato regolarmente il vostro volo, non vi imbarchino sull'aereo.
Le compagnie più affidabili sono meno a rischio ma non sono totalmente immuni da questi incidenti. Nel caso non riusciate ad imbarcarvi sull'aereo il vostro trattamento è lo stesso riservato a quello dei ritardi (vedi ritardo di un volo) ma in casi rari potrete anche non usufruire dell'albergo e il/i giorno/i che soggiornerete in più nel paese estero sono a vostro carico. Di solito si scarica la colpa sulle agenzie colpevoli di non aver effettuato correttamente la prenotazione ma in 99 casi su 100 non è così!  Che fare in questi casi? Cercare di risolvere il problema in aeroporto con le buone maniere ma decisi, inventate scuse urgenti per farvi imbarcare insomma fatevi sentire. In caso i vostri tentativi fallissero contattate il vostro corrispondente sul posto e in ultima istanza la Vostra agenzia di viaggi in Italia chiedendo loro assistenza. Al ritorno eventuali cause contro le compagnie aeree sono un vicolo cieco e lungo, meglio provare con la Vostra agenzia di viaggio che può aiutarvi nel chiedere alla compagnia eventuali rimborsi.
Consiglio: Cercate di volare con le compagnie più conosciute ed affidabili, riconfermate sempre il vostro volo di ritorno 2 giorni prima della partenza e soprattutto in alta stagione recatevi in aeroporto con largo anticipo e siate i primi a fare il check-in.

Perdita dei vostri biglietti aerei
Subite un furto o lasciate la vostra borsa con i biglietti dell'aereo nel Vostro taxi. Che fare?
Recatevi comunque in aeroporto avvisate subito il Vostro corrispondente sul posto e la vostra agenzia in Italia. Recatevi presso la compagnia aerea di competenza e fatevi consigliare il da farsi a breve termine. Quello che dovreste riuscire ad ottenere è una riemissione dei biglietti aerei. In molti casi si dovranno riacquistare i biglietti a spese vostre e poi al ritorno in Italia dovrete avviare le procedure di rimborso del biglietto perso che possono durare anche 6 mesi.
Consiglio: fate sempre una fotocopia dei biglietti aerei e sistemateli in una borsa diversa da quella dovete tenete gli originali. Questo aiuterà chi di dovere a rintracciare subito la Vostra prenotazione. Inoltre tenete sempre la ricevuta del nuovo biglietto acquistato.

Perdita del bagaglio da parte della compagnia aerea
Noi abbiamo sempre paragonato l'attesa ai nastri della propria valigia come un momento dove l'ansia e la preoccupazione regnano sui volti di chi spera che non tocchi proprio a lui. E se invece le dita incrociate non sono servite a niente e dopo 1 ora restiamo da soli davanti al nastro porta bagagli?
In questo caso la responsabilità della compagnia aerea o dell'aereoporto di imbarco è palese e sono loro a dover rispondere dei danni subiti.
Che fare? Recarsi subito all'ufficio "lost and found" dell'aereoporto e denunciate l'accaduto. Vi chiederanno un po di dati relativi al vostro bagaglio e alla vostro domicilio nei prossimi giorni. Potrebbero metterci un ora come una settimana per ritrovare la vostra valigia quindi attendere in aeroporto serve a poco. In entrambi i casi avrete diritto ad un rimborso per gli abiti di prima necessita che avete dovuto acquistare nonché un rimborso per eventuali danni al vostro bagaglio In questo caso se avete stipulato un'assicurazione privata al vostro bagaglio potrete usufruirne, in caso contrario dovrete accontentarvi dell'indennizzo concesso dalla compagnia aerea (spesso insignificante) o avventurarsi nella solita strada della causa legale.
Consiglio: Soprattutto nelle connessioni tra più voli dove le ore di attesa sono sufficienti riprendete da soli il vostro bagaglio e reimbarcatelo di nuovo. Questo abbassa i rischi di smarrimento. Inoltre è buona abitudine, nel caso di 2 valigie mixare i vostri abiti con quelli della vostra compagna/o di viaggio per non rimanere sprovvisti nei primi di giorni. Ovviamente non dimenticate di portare il vostro set da bagno nel vostro bagaglio a mano.

Perdita di un volo per vostra negligenza
La vostra sveglia non suona, il vostro taxi per l'aeroporto è fermo in mezzo al traffico e il vostro aereo parte senza di Voi.
In questo caso non potete prendervela con nessuno! La prima cosa da fare è andare comunque in aeroporto e in se non siete padroni della lingua cercate un buon interprete. Recatevi presso la compagnia aerea che avete perso e spiegategli l'accaduto. Ci sono 2 ipotesi: La prima è che l'addetta ai lavori si commuova o in base al tipo di biglietto prenotato decida di mettervi sul volo successivo senza costi aggiuntivi. In questo caso eventuali spese per alberghi o servizi non usufruiti non hanno nessun diritto al rimborso. La seconda ipotesi è che sia impossibile applicare la prima e in questo caso siate costretti ad acquistare un nuovo biglietto aereo (a volte a costi molto elevati) totalmente a carico vostro.
Consiglio: non fate le cose all'ultimo, partite dal vostro albergo con largo anticipo e se siete in grado di farlo avvisate sempre la compagnia aerea in aeroporto del Vostro ritardo. Potreste evitare il cosiddetto no-show!

Ritardo di un volo e conseguente perdita della vostra coincidenza
A volte soprattutto in alta stagione i Vostri voli potrebbero subire dei ritardi abbastanza importanti tali da farvi perdere eventuali coincidenze.
In questo caso i rimedi sono 2: nel primo caso la compagnia aerea colpevole del ritardo provvederà a riprenotarvi il primo volo disponibile per la destinazione finale. Se questo avviene nella stessa giornata il disagio provocato non ha diritto a rimborsi. Se il primo volo disponibile è per esempio il giorno seguente, la compagnia dovrebbe provvedere a sistemarvi a sue spese presso un albergo (vicino l'aeroporto) fino all'ora di partenza del Vostro volo. Ovviamente tutti i servizi prenotati in partenza e non usufruiti per il ritardo del volo possono essere rimborsati scrivendo una lettera alla compagnia aerea e chiedendo i danni per l'accaduto (con poche probabilità di successo).
Consiglio: l'agenzia può assistervi per accelerare eventuali pratiche di rimborso, ma in nessun modo è responsabile per questo tipo di problemi, quindi è inutile avventurarsi in cause lunghe e costose che non porterebbero alcun ulteriore rimborso oltre quelli previsti.

ALBERGHI
Camera non conforme a quella prenotata
Molte volte succede che pagate dei supplementi per delle camere di categoria superiore, con vista mare, matrimoniali, con aria condizionata, lato spiaggia e via dicendo e arrivati in albergo vi assegnano una camera diversa da quella pagata dall'Italia. Che fare?
Bisogna far subito presente alla reception il tipo di camera richiesto e quello assegnato. Il più delle volte gli alberghi non leggono bene le segnalazioni e assegnano camere di tipo standard. Con una semplice annotazione verbale il tutto nella maggior parte dei si risolve. Nei casi in cui le camere prescelte non siano disponibili ma sono state regolarmente pagate dall'Italia bisognerebbe insistere un pò in maniera più decisa affinché le stesse vengano alla fine assegnate. In caso contrario chiamare subito l'agenzia in Italia o il vostro corrispondente e informare dell'accaduto per un pronto intervento riparatore. Ove non si usufruisca dei servizi richiesti al ritorno in Italia si provvederà al rimborso della parte di servizi non usufruita.
Consiglio: qui valgono gli stessi consigli relativi al fenomeno dell'overbooking. Gli alberghi a volte fanno finta di niente nella speranza di incontrare un cliente accomodante. Mai esserlo all'estero. Se si è pagato per qualcosa bisogna pretenderlo e farlo subito presente a chi vi ha prenotato il viaggio!

Cibo scadente
Siete un po' di palato fine e la cucina del vostro villaggio non è di Vostro gradimento. Che fare?
In questo caso l'unica cosa da fare è rassegnarsi e trovare delle soluzioni personali. È molto difficile dare dei pareri sulla cucina di una struttura. La gestione della stessa a volte cambia più di una volta nel giro di pochi mesi e non è sempre affidata uno chef italiano. Al ritorno in Italia si può far presente l'accaduto alla vostra agenzia ma solo a titolo informativo in quanto nessun tipo di rimborso è previsto per un reclamo del genere.
Consiglio: cercare di farsi consigliare strutture dove è sicura la presenza di chef italiani o conosciuti o dove la struttura e famosa per la sua cucina. In ogni modo quando si va all'estero dimentichiamo la nostra cucina e adattiamoci di più ai sapori locali, anche questo è viaggiare!

Estensione del soggiorno del cliente
Avete finito il vostro soggiorno in un albergo ma il posto è talmente bello che decidete di rimanere altri 3 giorni. Che fare?
Semplice si chiede alla direzione dell'albergo la nuova disponibilità. In caso positivo provvederete voi stessi al pagamento delle notti extra (tenete presente che non sempre il prezzo pagato direttamente sul posto corrisponde a quello pagato a monte in agenzia) e infine se avete prenotato traghetti o aerei dovrete provare personalmente a cambiare le date degli stessi. Non sempre questa operazione è semplice e gratuita. A volte bisogna pagare delle differenze di prezzo e a volte non è neanche possibile.
Consiglio: prima di procedere al pagamento delle notti extra in albergo accertatevi che le date dei mezzi di trasporto prenotati siano realmente modificabili e a quale prezzo. Soprattutto i biglietti a tariffa scontata sono molto vincolanti e in molti casi non danno la possibilità di modifiche. L'unica soluzione in questi casi è l'acquisto di un nuovo biglietto.

Overbooking dell'albergo prenotato
Come per le compagnie aeree anche gli alberghi purtroppo corrono il rischio del cosiddetto overbooking. Voi arrivate in hotel, mostrate il vostro voucher e il signore della reception vi dice che l'albergo è completo. Che fare?
Prima di tutto accertarsi che la prenotazione risulti e che quindi si tratti di un vero è proprio overbooking dopodiché si può e si deve insistere per ottenere la camera in quanto molte volte gli alberghi lasciano riservate delle stanze per i loro clienti Vip. Se l'albergo è veramente pieno, la direzione dello stesso provvederà a sistemarvi senza alcun costo aggiuntivo presso un altro albergo di pari categoria e con lo stesso trattamento. Questo fino a quando l'albergo originariamente prenotata non avrà la disponibilità della Vostra camera. Ovviamente dovrete tempestivamente informare il vostro corrispondente in loco dell'avvenuto e se necessario la Vostra agenzia di viaggi in Italia. A volte succede però che l'albergo in sostituzione non è della stessa categoria e posizione di quello andato in overbooking ed è qui che nasce il vero danno per il cliente. In questo caso la responsabilità dell'agenzia Italiana e dello stesso operatore non è diretta in quanto è la gestione dell'albergo stesso che ha causato il danno ed è lui a dover rispondere di eventuali richieste di danni. Ovviamente l'agenzia si prenderà cura della Vostra pratica rimborso girandola all'operatore che a sua volta la girerà direttamente all'albergo in questione. Questo è un argomento molto delicato dove è difficile stabilire le responsabilità di una o dell'altra parte e dove la maggior parte delle volte il tutto viene giustificato dalla grossa confusione nella quale si opera durante l'alta stagione.
I rimborsi nei casi più gravi si riescono quasi sempre ad ottenere, nei casi più comuni se l'albergo dato in sostituzione era di pari livello e ubicazione è difficile ottenere rimborsi in quanto il danno c'è stato ma è di minore importanza...
Anche in questo caso le cause legale sono inutili soprattutto quando il danno è morale più che pratico. Meglio avvalersi della collaborazione e dell'assistenza delle agenzie che si prodigheranno per farvi ottenere il rimborso nel modo e nei tempi più idonei
Consiglio: In questi casi è difficile prevenire un overbooking di un albergo. I mesi caldi ovviamente sono più a rischio ma sono anche quelli dove la maggior parte di gente è costretta a partire. Avvaletevi almeno di persone fidate che vi assistano anche durante la vostra vacanza all'estero e se potete evitate i periodi di grosse partenze di massa. Un ultimo consiglio a chI si reca soprattutto negli Stati Uniti. Se pensate di arrivare presso l'albergo da voi prenotato in orari diversi da quelli previsti, avvisate sempre la reception del vostro ritardo e confermategli il vostro arrivo.

Perdita del voucher di prenotazione
Siete un po' sbadati vi perdete il voucher di prenotazione. Che fare?
In molti casi basterà specificare il vostro cognome alla reception dell'albergo e sperare che sia sufficiente per rintracciare la vostra prenotazione. e ottenere le camere. In caso contrario chiamare l'agenzia di viaggio in Italia affinché spedisca via fax copia del voucher di riferimento oppure confermi telefonicamente all'albergo l'effettivo pagamento della stessa
Consiglio: sempre meglio fare delle fotocopie della documentazione di viaggio e tenerla in un posto diverso da quello della documentazione originale. A volte la semplice fotocopia accelera la soluzione del problema.

Qualità dell'albergo diversa da quella prenotata
Arrivate in albergo e la categoria dello stesso è decisamente inferiore a quella consigliata e prenotata dalla Vostra agenzia di viaggio!
Parlando di questo argomento si rischia di imbattersi in una strada senza uscita vista la vastità dei casi e delle soluzioni.
Prima di tutto bisogna distinguere ciò che è realmente diverso da quello che è diverso dal cliente e ciò che è stato consigliato effettivamente da ciò che è stato emesso a monte della Vostra prenotazione. Che fare?
Se le differenze di qualità sono tali da costringere il cliente a rinunciare al soggiorno presso un albergo qualsiasi, si deve necessariamente informare il corrispondente locale e anche l'agenzia di viaggio in Italia. In questa maniera si avvieranno le procedure per stabilire il da farsi. Se l'agenzia o l'operatore accertate le reali condizioni dell'albergo accetta di trasferire il cliente in un altro albergo di categoria più idonea alle sue esigenze, il problema è risolto.
Se non c'e da parte degli organizzatori una autorizzazione del cambio di albergo il cliente può provvedere a sue spese al trasferimento pagando di sua iniziativa la nuova sistemazione. Una volta tornati in Italia si inoltrerà regolare richiesta di rimborso spiegando e possibilmente documentando le reali differenze con ciò che promesso.
In questi casi la soluzione non è sempre facile e molte volte si finisce con aspettare lunghi periodi per vedersi dare una risposta non sempre esauriente e definitiva.
Consiglio: scegliere strutture conosciute e possibilmente già visitate da chi vi le consiglia. Chiedere al vostro agente di viaggio più informazioni possibili per essere sicuri di aver scelto il posto più adatto alle vostre esigenze.

Tessere club
Arrivate in un villaggio, nessuno vi ha parlato di queste tessere, non avete letto il catalogo che ne parlava e vi chiedono 50. 000 a persona a settimana per una serie di servizi la maggior parte delle volte obbligatori. Che fare?
Pagarle! Purtroppo sono quasi sempre obbligatorie e danno la possibilità di vivere il villaggio in tutti i suoi servizi. Sono sempre dovute al vostro arrivo e non si pagano quasi mai dall'Italia. Il prezzo può variare a seconda delle strutture e dell'età dei bambini. Sono scritte su tutti i cataloghi e quindi non sono contestabili.
Consiglio: leggere sempre sul catalogo le note riguardanti i costi da pagare in loco. Molte volte il prezzo di una settimana aumenta proprio per l'aggiungersi di una serie di costi da sostenere al vostro arrivo sul posto di vacanza. Occhio alle note quindi, e non avrete sorprese!

 

SERVIZI EXTRA
Escursioni non effettuate
Avete prenotato dall'Italia un escursione di mezza giornata, ma la stessa viene cancellata per avverse condizioni atmosferiche. Che fare?
Sicuramente gli organizzatori faranno il possibile per ripetere l'escursione in un altro giorno più idoneo. Se per qualche motivo foste voi a non essere disponibili per il giorno prestabilito allora, dovreste farvi rilasciare una dichiarazione dove si attesta il fatto che l'escursione non è stata effettuata per motivi climatici e unitamente al voucher della stessa presentare il tutto al vostro ritorno per il rimborso del servizio non usufruito.
Se foste voi invece a rinunciare volutamente all'escursione allora non è previsto alcun rimborso previo la possibilità di spostare il giorno di effettuazione della stessa.
Consiglio: acquistate dall'Italia soltanto le escursioni necessarie e che siete sicuri di effettuare, il resto le acquisterete sul posto il giorno prima di effettuarle. Sarete così più sicuri delle condizioni meteo, del vostro stato di salute o della vostra voglia o meno di muovervi dall'albergo.

Problemi con i trasferimenti privati
Dopo un lungo volo arrivate in aeroporto convinti di trovare qualcuno che vi assista e vi accompagni in albergo e all'arrivo scoprite che non vi sta aspettando nessuno.
Questo è uno dei casi più frequenti quando si è all'estero, ma sicuramente uno dei più semplici da risolvere. Che fare?
Prima di tutto dopo essere sbarcati ed aver ritirato il vostro bagaglio non perdete tempo e dirigetevi subito verso l'uscita principale. Se non vedete nessuno con il cartello del vostro operatore o con il vostro cognome aspettate 10 minuti magari si tratta solo di un semplice ritardo. Se l'attesa non produce risultato allora vi conviene trovare il primo taxi disponibile, mostrargli il voucher del vostro albergo, pagatelo e chiedetegli necessariamente la ricevuta del pagamento. Conservate il voucher del trasferimento privato non usufruito e al vostro ritorno in Italia ne chiedete il rimborso che in questo caso sarà quasi immediato. Non sempre un trasferimento saltato è sinonimo di mancanza di serietà dell'organizzatore del viaggio. Un trasferimento può non venire effettuato per mille motivi tra cui un incidente occorso all'autista del mezzo, un orario di arrivo trasmesso male o semplicemente un evento straordinario che ha reso impossibile il rispetto dell'appuntamento in aeroporto.
Consiglio: Evitate di perdere tempo in inutile telefonate all'agenzia in Italia o al vostro corrispondente, fate prima a sbrigarvela da soli. Si risparmia tempo e denaro e il rimborso del servizio non usufruito è garantito.

DURANTE IL VIAGGIO
Furto di valori o contanti
Dormite a New York in un hotel a 5 stelle costato un occhio della testa e tornando a casa una sera scoprite che qualcuno vi ha derubato della borsa lasciata in camera piena di soldi e altri valori. Che fare?
La prima cosa da fare è denunciare il fatto sia all'albergo sia alle pubbliche autorità locali. Gli alberghi non sono responsabili di oggetti di valore lasciati incustoditi nelle camere quindi nessun tipo di rimborso è previsto in questi casi. Bloccate subito eventuali carte di credito, contattate il vostro corrispondente per assistenza e se necessitate di contante usate i moderni e veloci sistemi di trasferimento denaro all'estero (Western Union per esempio). Questo in qualche maniera vi da la possibilità almeno di portare a termine il vostro viaggio.
Consiglio: usate sempre le cassette di sicurezza nelle vostre stanze o quella generale dell'albergo anche quando sono a pagamento. Viaggiate sempre con poco contante e usate (ove possibile) carte di credito e traveller cheque per i pagamenti. Infine se possedete 2 carte di credito portatene una con voi e l'altra lasciatela in un posto sicuro, stesso discorso vale per il denaro contante.

Furto o perdita del passaporto
Questa è forse la cosa più fastidiosa che può succedere all'estero. Che fare?
Anche in questo caso la prima cosa da fare e denunciare il fatto alle pubbliche autorità competenti. In un secondo tempo e con l'assistenza del vostro corrispondente sul posto contattate l'ambasciata italiana più vicina e se il vostro viaggio è agli inizi informateli sul vostri futuri contatti e spostamenti. Quello che dovrete ottenere è un documento sostitutivo che vi permetta di finire il viaggio e di rientrare in Italia senza problemi. Questa operazione non è sempre semplice e veloce ma è l'unica strada da seguire.
Consiglio: portate sempre con voi una fotocopia dei passaporti potrebbero esservi utili. Inoltre quando rientrate in Italia denunciate il furto o lo smarrimento anche alle pubbliche autorità italiane, in questo modo vi tutelerete completamente contro eventuali falsificazioni o usi promiscui del vostro documento.

Problemi di salute e uso dell'assicurazione all'estero
Siete in un paese straniero è avete un problema di salute abbastanza serio che mette in serio dubbio il proseguimento del vostro viaggio. Che fare?
Dovete in prima istanza cercare di capire la natura del vostro malanno e la gravità dello stesso. Dopodiché leggete bene il vostro contratto di assicurazione fornito insieme alla documentazione di viaggio e seguite bene le istruzioni.
L'assicurazione prevede in alcuni casi anche il rientro anticipato del passeggero o la sua assistenza medica all'estero previo anticipo del cliente delle spese necessarie che verranno in un secondo tempo rimborsate direttamente una volta rientrati in Italia.
Consiglio: Denunciate comunque e subito il fatto contattando il numero della Vostra assicurazione in Italia e fornendo il numero di contratto che dovreste avere sempre scritto e a portata di mano. Questa è una prassi necessaria per l'attivazione della stessa.

Rientro anticipato per motivi di lavoro
Siete in vacanza e una telefonata del vostro ufficio rende necessaria la vostra presenza in Italia entro 24 ore. Che fare?
L'assicurazione base non prevede questo tipo di casi quindi il cliente che decida di rientrare anticipatamente dalle proprie vacanze perde tutti i servizi che non usufruirà e sono a suo carico anche eventuali spese per il cambio della prenotazione dei voli.
Consiglio: Mettete al corrente il vostro agente di viaggio del vostro essere un soggetto a rischio da questo punto di vista. Spendendo qualcosa in più in partenza si possono risparmiare cifre considerevoli per rientrare in Italia prima del dovuto.

La EU Safety List nasce da un intervento della Comunità Europea e mira a garantire ai passeggeri un elevato livello di protezione contro i rischi per la sicurezza del volo. La EU Safety List elenca una serie di compagnie aeree extracomunitarie che non soddisfano i pertinenti requisiti in materia di sicurezza. Tale elenco è basato su criteri comuni elaborati a livello comunitario.

I vettori aerei che figurano sull'elenco comunitario sono oggetto di un divieto operativo su tutto il territorio della Comunità.

L'aggiornamento periodico di tale lista consente l'adozione rapida delle decisioni e fornisce ai passeggeri informazioni adeguate e aggiornate in materia di sicurezza.

Comunicato della Commissione europea del 22 marzo 2006 (IP/06/359): "Le compagnie aeree poco sicure non potranno più solcare i cieli europei".

Elenco vettori aerei soggetti a divieto operativo nell'Unione europea del 10 dicembre 2019

Ci sono Paesi, come quelli europei, dove per viaggiare basta la carta di identità, altri in cui è necessario il passaporto. E poi altri ancora che richiedono dai visitatori internazionali non solo il passaporto, ma anche il visto.
È il caso dell’Australia, il cui visto è ottenibile su internet e ha una durata di 90 giorni.
I cittadini italiani di età inferiore ai 31 anni possono anche ottenere un visto per vacanze-lavoro della durata di dodici mesi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi, previa una prestazione lavorativa effettuata per almeno 90 giorni in Australia.

Arabia Saudita: sospesi i permessi per viaggi collettivi
Più complicata la procedura per fare ingresso in Arabia Saudita. La rete diplomatico-consolare saudita rilascia visti d’ingresso per affari (validi da uno a sei mesi), familiari al seguito, transito o pellegrinaggio (Hajj o Umrah). I visti d’ingresso non possono essere ottenuti all’aeroporto o alla dogana e quelli che erano emessi solo per viaggi collettivi ‘group tours’ preventivamente approvati sono per il momento sospesi a tempo indeterminato.

I passeggeri provenienti dall'Italia con ingresso in Arabia Saudita possono transitare nelle aree aeroportuali per un massimo di 12 ore. I visti sono concessi esclusivamente su richiesta di un garante saudita (sponsor). L’Ambasciata d’Italia ed il Consolato Generale d’Italia a Gedda non possono sponsorizzare i privati cittadini per l’ottenimento del visto d’ingresso.

Cina: bisogna fare il visto prima di partire
Anche per quanto riguarda la Cina occorre il visto d’ingresso, oltre al passaporto con almeno sei mesi di validità, e bisogna stare ben attenti a farlo prima della partenza, perché non è previsto il rilascio di questi documenti ai posti di frontiera. Pertanto coloro che, all’arrivo in territorio cinese, ne risultassero sprovvisti vengono respinti.

È possibile ottenere un visto di transito per 144 o 72 ore in numerose città del Paese ma, come sottolinea la Farnesina, è necessario mostrare il possesso di un biglietto aereo di uscita dalla Cina in direzione geograficamente opposta rispetto a quella di provenienza. La concessione del visto rimane comunque a discrezione delle competenti Autorità cinesi.

Senza visto ad Hainan
Ai cittadini italiani è concesso di effettuare un viaggio ad Hainan senza visto, per un periodo fino a 30 giorni, a patto però che sia stato organizzato da agenzie di Hainan e si svolga solo sul terriotorio dell'isola.

Se, invece, si intendono visitare Hong Kong o Macao nell’ambito di un viaggio nella Cina continentale, è necessario richiedere un visto ad ingressi multipli. La Farnesina informa anche che le autorità consolari cinesi richiedono copia di eventuali precedenti passaporti in caso di recente rinnovo del documento di viaggio. La mancata consegna può causare il rifiuto del visto.

Per l'India è valida la domanda via web
Per quanto riguarda, invece, l’India, i viaggiatori che intendono fermarsi nel Paese per un massimo di 60 giorni possono avvalersi dell’eVisa facendo domanda direttamente sul sito dedicato.
Dopo aver pagato, sempre online, la quota indicata il viaggiatore riceverà, entro 72 ore, una mail di autorizzazione al viaggio che verrà commutata nel visto vero e proprio all’arrivo all’aeroporto di entrata.

Prima di registrarsi online il richiedente visto deve accertarsi che il passaporto abbia almeno sei mesi di validità residua dalla data di entrata in India e due pagine bianche. All’arrivo deve inoltre dimostrare di disporre di un biglietto di ritorno e di risorse sufficienti a copertura del soggiorno.

Le norme dell'Iran
Anche per l’Iran il visto è necessario, ma è necessario sapere che non viene concesso nel caso in cui il passaporto riporti il visto o il timbro di ingresso in Israele. È possibile chiedere un visto d'ingresso turistico della durata di 30 giorni anche all’arrivo negli aeroporti di Teheran, Esfahan, Shiraz e Mashad, ma senza la garanzia di ottenerlo. L'ideale è, dunque, munirsi di del documento prima della partenza dall’Italia, richiedendolo all’Ambasciata di Roma. Il documento non è necessario se ci si trattiene in Iran meno di otto ore, ma si è obbligati a restare all’interno dell’aeroporto, nell’area transiti.

Trenta giorni a Cuba
Passando ai Caraibi, anche per visitare Cuba è consigliabile ottenere il visto prima della partenza. In caso contrario, infatti, si rischia di essere respinti all’imbarco. Il documento si può avere pe rmezzo del tour operator presso il quale ci è acquistato il biglietto aereo o, nel caso di viaggiatori individuali, tramite gli uffici consolari in Italia. È concesso per un periodo massimo di 30 giorni, rinnovabile per altri trenta dietro pagamento di una tassa statale.

Se intendete recarvi negli Stati Uniti per viaggio d'affari o per turismo potete usufruire del Visa Waiver Program, ovvero del viaggio senza visto.

Per usufruire del programma è necessario:

  • viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo
  • rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni
  • possedere un biglietto di ritorno.

Per viaggiare con il Visa Waiver Program si deve richiedere un'autorizzazione al viaggio elettronica, (ESTA -Electronic System for Travel Authorization) prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti. L'Esta è rilasciata online dall'autorità statunitense, previo pagamento di una tassa ($ 14), anche questa pagabile online.

Requisito obbligatorio per ottenere l'Esta è il possesso del passaporto elettronico, ovvero del passaporto con microchip inserito frontalmente nella copertina.

In mancanza anche di uno dei requisiti elencati per usufruire del programma Visa Waiver Program, è necessario richiedere il visto.

N.B. Dal 1 aprile 2016 ipassaporti validi per recarsi negli USA con il Visa Waiver Program sono solo quelli elettronici. Hanno una numerazione a 9 cifre, di cui 2 lettere e 7 numeri (i primi emessi sono della serie AA)

Dal 25 maggio 2010 il passaporto elettronico contiene anche le impronte digitali nel microchip, ma per viaggiare con il Visa Waiver Program va bene anche il passaporto elettronico senza impronte, purché non scaduto e che sia valido fino al rientro.

I minori per beneficiare del Visa Waiver Program devono essere in possesso di passaporto individuale.

Attenzione: la mancata partenza dagli U.S.A. entro i 90 giorni, comprometterà la possibilità di usare nuovamente il programma Visa Waiver Program.

Coloro i quali hanno viaggiato in Libia, Somalia, Yemen, Sudan, Siria, Iran ed Iraq dopo il 1° marzo 2011 devono fare domanda di visto USA in quanto non possono registrarsi con ESTA. Qualora il viaggio sia avvenuto per motivi ufficiali, è possibile registrarsi con ESTA rispondendo alle domande relative al viaggio intercorso dopo il primo marzo in uno dei sette paesi sopra menzionati: in caso di diniego della registrazione ESTA, si dovrà procedere alla domanda di visto USA.

Per i casi non elencati in questa pagina vi suggeriamo di contattare direttamente l'Ambasciata americana per verificare la documentazione necessaria al vostro viaggio.

Come è noto, tra le paure più temute dall’uomo la paura di volare è tra le più frequenti riscontrate. La maggior parte delle paure si possano controllare, o attenuare seguendo dettami che ne controllino il processo di innesco.
Questa guida pratica include semplici trucchi e dei consigli utili per iniziare a viaggiare senza paura.

1. Più informazioni più sicurezza
La paura di volare è causata soprattutto da pensieri irrazionali, in cui si esagera il timore del rischio: eppure basta analizzare le statistiche per capire che l’aereo è il mezzo di trasporto più sicuro per viaggiare, con meno incidenti e meno vittime. Questo potrà essere un primo passo per demistificare la paura del volo, controllare l’ansia e aumentare la sensazione di sicurezza, giacché gran parte della paura è causata dalla disinformazione.

2. Intrattenersi immaginando la situazione
L’ansia che anticipa il viaggio è abituale nella classifica delle paure. A poco a poco che si avvicina la data del volo è comune che il livello di ansia cominci ad alzarsi. Per combatterlo, bisogna concentrarsi sulla nostra immaginazione: visualizzare e ripetere con frequenza azioni e parole in grado di aumentare le sensazioni positive deve essere fatto dal momento in cui si esce di casa fino a quando l’aereo decolla. Immaginate di affrontare la situazione con sicurezza; se nel frattempo intervengono pensieri negativi, cercate di bloccarli provocando un altro tipo di pensieri meno  ansiogeni.

3. Arrivare in tempo all’aeroporto
I ritardi, il traffico e il timore di perdere l’aereo generano stress, anche prima di arrivare all’aeroporto. Evitare la fretta aiuta a controllare la situazione. Per questo è utile uscire di casa con sufficiente anticipo, arrivare con calma all’aeroporto e avere tempo per rilassarsi prima di intraprendere un volo.

4. Distrarsi
La musica genera emozioni positive, evita le negatività e contribuisce a ridurre l’ansia. Procuratevi una selezione di musica rilassante da ascoltare durante il volo, specialmente nelle fasi di decollo e atterraggio, i momenti che in genere provocano maggiore stress. Anche avere a portata di mano un buon libro può essere d’aiuto, cosi come i nostri film o serie tv preferite, che oggi possiamo tenere sempre con noi grazie alla potenza degli apparecchi  elettronici mobili che possediamo. Un’altra forma per distrarsi è intavolare una conversazione con il vicino di posto. Infine si può sempre dormire: vedrete che presto e facilmente arriverete alla vostra destinazione.

5. Verbalizzare istruzioni positive
Se distrarsi è difficile, cercate di ripetere a voi stessi frasi rilassanti o che diano sicurezza. Si possono utilizzare le informazioni sulla sicurezza distribuite sull’aereo: ripetetele fino a quando l’ansia diminuirà.

6. Cercare di non sedersi nei posti vicino alla finestra
Le persone che hanno paura di volare tendono a controllare tutto, come guardare dalla finestra se il motore funziona e che le cose siano al loro posto. Più cerchiamo di tenere sotto controllo quello che non possiamo controllare, più aumenterà il nostro livello di ansia. È necessario sostituire l’ansia da controllo con delle distrazioni (parlare, fare cruciverba, guardare il resto dei viaggiatori…).

7. Sfuggire ai pensieri negativi
È un dato di fatto che gli incidenti aerei capitano, però sono minimi considerando i mille voli che ogni giorno sorvolano il cielo in tutto il mondo. I pensieri negativi a proposito di possibili disastri non ci faranno stare più tranquilli. Cercate di intrattenere la vostra attenzione su idee positive e ricordate che volare è un’esperienza incredibile, rapida e molto pratica. La meditazione è un opzione utile per imparare a rilassarsi e a controllare le emozioni e ricordate che potete chiedere aiuto all’equipaggio per combattere l’ansia durante il volo.

8. Se ci sono turbolenze, respirare profondamente
Gli aerei posso tremare e attraversare zone di instabilità. Per questo è sempre utile tenere la cintura di sicurezza allacciata durante il volo. Se le turbolenze causano inquietudine, cercate di sedervi tra le ali dell’aereo: è la zona più stabile. In tutti i casi ricordate che i piloti sono preparati per ogni tipo di emergenza. Mantenere sempre la calma è l’atteggiamento più sensato.

9. Evitare gli eccessi
Mangiare e bere in eccesso può essere pregiudicante. Un bicchiere di vino aiuta a rilassarsi, però l’eccesso di alcol può generare pensieri negativi e risulta difficile controllarsi, soprattutto durante i voli di lunga durata.

10. Sedersi comodi
Se prendere un aereo è fonte di stress, trovate il tempo per semplificare al massimo tutto quello che sta alla vostra portata: indossate vestiti leggeri e comodi, che vi permettano di muovervi liberamente e che non ostacolino la circolazione sanguinea, alzatevi spesso, idratatevi correttamente e muovete braccia e gambe soprattutto durante i voli lunghi. Allacciate la cintura… e godetevi il volo!

Il Passenger Locator Form (dPLF) digitale europeo

I Passenger Locator Forms (PLFs) sono moduli utilizzati dalle Autorità Sanitarie nel caso in cui i passeggeri siano stati esposti ad una malattia infettiva durante un viaggio a bordo di qualsiasi mezzo di trasporto (nave, aereo, treno, autobus o automobile) al fine di facilitare il tracciamento dei contatti. Le informazioni fornite nei PLF possono essere utilizzate dall’Autorità Sanitarie dei Paesi di destinazione al fine di poter contattare rapidamente i passeggeri, con l'obiettivo di proteggere la loro salute e quella dei loro contatti, oltre che a prevenire l'ulteriore diffusione di malattie. I PLF sono quindi uno fondamentale strumento a tutela della salute sia individuale che collettiva.

I Paesi che richiedono la compilazione dei PLF, attualmente utilizzano moduli cartacei o PLF digitali online. Al fine di fronteggiare la pandemia da COVID-19, è stato sviluppato un sito web per promuovere l’utilizzo di un unico modulo digitale europeo modulo digitale europeo di localizzazione dei passeggeri - EU digital Passenger Locator Form (dPLF) con lo scopo di facilitare l'uso dei PLF nella risposta a minacce sanitarie transfrontaliere. Questo formato digitale permetterà, infatti, una più facile e rapida raccolta e scambio di dati, rendendo la ricerca di contatti più efficace ed efficiente per contrastare la diffusione del COVID-19.

Chi deve compilare il modulo digitale di identificazione del passeggero?

È necessario compilare un modulo per ciascun passeggero adulto; in caso di presenza di minori quest’ultimi potranno essere registrati nel modulo dell’adulto accompagnatore. Vedi qui come procedere con la compilazione

Trattamento dei dati personali

Ti sarà chiesto di compilare un modulo di consenso al trattamento dati personali per autorizzare la raccolta e il trattamento dei tuoi dati personali per gli scopi relativi al dPLF europeo.

Per ulteriori informazioni o domande relative al sistema europeo dPLF, vedi il sito https://app.euplf.eu/ o contatta eudplf@healthygateways.eu